Art. 3.
                 Modifiche alla legge n. 86 del 1997
                 e al decreto-legge n. 438 del 1997
  1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come
modificato  dall'articolo 1  del decreto-legge  19 dicembre  1997, n.
438, convertito, con modificazioni, dalla  legge 19 febbraio 1998, n.
26, la parola: "1998" e' sostituita dalla seguente: "2000".
  2. All'articolo 1,  comma 14, della legge 28 marzo  1997, n. 86, le
parole da:  "le cui risultanze  vengono riassunte e  coordinate" fino
alla fine del comma sono soppresse.
  3.  L'articolo  2  del  decreto-legge 19  dicembre  1997,  n.  438,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 febbraio  1998, n. 26,
e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2.  - 1. Le disponibilita'  assegnate all'unita' previsionale
di  base 12.1.2.2  dello  stato di  previsione  della Presidenza  del
Consiglio  dei   Ministri,  non  ancor  a   impegnate  alla  chiusura
dell'esercizio  finanziario 1998,  possono  esserlo,  per gli  stessi
fini, nell'esercizio finanziario successivo".
 
          Note all'art. 3:
            -  Il  testo dell'art. 1, comma 13,  della legge 28 marzo
          1997, n. 86 (Sanatoria   degli   effetti    prodotti    dai
          decretilegge    adottati   in materia   di   prevenzione  e
          recupero dalle  tossicodipendenze  e  di funzionamento  dei
          SERT),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1997,
          n.  76,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente:
            "13.    Alla   gestione dei  fondi  mediante  apertura di
          credito  si applica  il disposto  di cui  all'art.   61-bis
          del    regio  decreto    18  novembre    1923,    n.  2440,
          introdotto  dell'art.  3 del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno  1972, n. 627. In  deroga alle vigenti
          norme sulla contabilita' dello  Stato le somme  accreditate
          in  contabilita'  speciale  ai prefetti  per  il  pagamento
          dei  progetti finanziati ai  sensi degli articoli  132    e
          134  del  testo   unico sulle tossicodipendenze,  approvato
          con  decreto  del   Presidente  della Repubblica 9  ottobre
          1990,    n.  309, relativamente all'esercizio 1993, residui
          1992,  possono essere mantenute  per il   1994 e  per    il
          1995.    Tenuto  conto    della  particolare  natura    dei
          progetti,  in    deroga  alle  vigenti    norme       sulla
          contabilita'     dello  Stato,  per   le  somme accreditate
          ai funzionari delegati ai sensi del presente  articolo,  la
          gestione    e la   rendicontazione   delle   somme relative
          all'esercizio finanziario  1993  sono   prorogate   per   i
          quattro  anni  successivi all'esercizio  medesimo e  quelle
          relative    agli esercizi   finanziari 1994   e  1995  sono
          prorogate  fino  alla  chiusura  dell'esercizio finanziario
          2000".
            - Il testo dell'art. 1, comma 14, della citata  legge  28
          marzo 1997, n. 86, come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
            "14.  I  controlli  sui  rendiconti e sull'utilizzo delle
          somme erogate per il finanziamento  dei progetti di cui  al
          comma    6  sono effettuati dalle  ragionerie   provinciali
          dello  Stato  e   dalle  delegazioni regionali della  Corte
          dei  conti,  secondo le modalita' stabilite dalla normativa
          vigente.  Sono inoltre  autorizzate le visite  ispettive di
          cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, da un dirigente generale   della Ragioneria    generale
          dello    Stato,  operante nell'ambito    della   Presidenza
          del   Consiglio   dei  Ministri   - Dipartimento per    gli
          affari    sociali,  all'uopo  nominato    con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio dei Ministri, su    proposta  del
          Ministro  del  tesoro,  e collocato fuori ruolo  ai sensi e
          per gli effetti degli articoli 58  e 59 del    testo  unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".