Art. 3. Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del 1997 1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" e' sostituita dalla seguente: "2000". 2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: "le cui risultanze vengono riassunte e coordinate" fino alla fine del comma sono soppresse. 3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le disponibilita' assegnate all'unita' previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ancor a impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86 (Sanatoria degli effetti prodotti dai decretilegge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1997, n. 76, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato le somme accreditate in contabilita' speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000". - Il testo dell'art. 1, comma 14, della citata legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".