Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1.  Entro sessanta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore della
presente legge,  con atto  di intesa  tra lo Stato,  le regioni  e le
province  autonome  di  Trento  e   di  Bolzano,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 23 agosto  1988, n. 400, su proposta dei
Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sono definiti i
requisiti  soggettivi,  funzionali,   del  personale,  organizzativi,
strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociali da parte degli enti ausiliari  di cui agli articoli 115 e 116
del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli
albi  previsti dal  medesimo articolo  116 e  dell'applicazione delle
previsioni  dell'articolo  8, comma  4,  del  decreto legislativo  30
dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni.  L'atto di intesa
di  cui al  presente  comma  e' adottato  nel  rispetto dei  seguenti
principi:
  a)  previsione  della corresponsione  agli  enti  ausiliari di  una
rettabase minima a carico del  Servizio sanitario nazionale, che puo'
essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
  b) predisposizione  di momenti  programmati di integrazione  tra il
lavoro dei SERT  e quello degli enti ausiliari al  fine di raccordare
la verifica dei risultati e  la valutazione del programma terapeutico
e socioriabilitativo;
  c)  riconoscimento  del  carattere integrato  sociosanitario  delle
terapie,  dell'intervento  socioriabilitativo   e  dell'attivita'  di
prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
  d)   predisposizione  di   profili   professionali  adeguati   alla
specificita'   dell'azione  di   recupero   e  riabilitazione   dalle
tossicodipendenze.
  2. A decorrere  dalla data di entrata in  vigore delle disposizioni
previste dall'atto  di intesa  di cui  al comma  1, cessano  di avere
efficacia  l'atto  di  intesa  tra  lo Stato  e  le  regioni  per  la
definizione di  criteri e  modalita' uniformi per  l'iscrizione degli
enti ausiliari  che gestiscono strutture  per la riabilitazione  e il
reinserimento  sociale  dei  tossicodipendenti   negli  albi  di  cui
all'articolo 116 del testo  unico sulle tossicodipendenze, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 55 dell'8 marzo
1993,  nonche'  l'atto di  indirizzo  e  coordinamento approvato  con
decreto del  Presidente della Repubblica 14  gennaio 1997, pubblicato
nel  supplemento  ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 42  del  20
febbraio  1997,   riguardante  le  strutture  di   riabilitazione  ed
educativoassistenziali per i tossicodipendenti.
  3.  Entro novanta  giorni dalla  data  di entrata  in vigore  della
presente  legge,  il Ministro  della  sanita',  con proprio  decreto,
sentite  le   commissioni  parlamentari  competenti,   provvede  alla
revisione del decreto  di cui all'articolo 118 del  testo unico sulle
tossicodipendenze, al  fine della rideterminazione  dell'organico dei
SERT.
  4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento
previsto  dall'articolo   127,  comma   7,  del  testo   unico  sulle
tossicodipendenze,  come  sostituito  dall'articolo 1,  comma  2,  e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento
dei  progetti   approvati  nel   biennio  1994-1995  ai   fini  della
determinazione dei criteri per la  valutazione e il finanziamento dei
progetti di  cui al medesimo articolo  127, comma 7, lettera  a), del
testo  unico sulle  tossicodipendenze. Si  applicano le  disposizioni
previste dall'articolo 8, commi 2 e  3, della legge 15 marzo 1997, n.
59.
  5. Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri previsto
dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma  2, e' adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6.  Le somme  affluite alle  unita' previsionali  di base  31.2.1 e
31.2.2  dello stato  di  previsione dell'entrata  del bilancio  dello
Stato  sono riassegnate  all'unita'  previsionale  di base  12.1.3.1,
denominata  "Fondo   per  le  politiche  sociali",   dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  il
finanziamento dei  progetti triennali finalizzati alla  prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata,
ai sensi  dell'articolo 127 del testo  unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
  7.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                     sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                                 _____________
 
          Note all'art. 4:
           - Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
           "Art.  12  (Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
           2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  almeno  ogni  sei  mesi,  ed  in  ogni altra
          circostanza in cui  il  Presidente  lo  ritenga  opportuno,
          tenuto  conto  anche  delle  richieste dei presidenti delle
          regioni  e  delle  province  autonome.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
          al  Ministro  per  gli affari regionali o, se tale incarico
          non e' attribuito, ad  altro  Ministro.  La  Conferenza  e'
          composta  dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
          ordinario e dai  presidenti  delle  province  autonome.  Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
          della Conferenza  i  Ministri  interessati  agli  argomenti
          iscritti  all'ordine  del giorno, nonche' rappresentanti di
          amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
           3. La Conferenza dispone di una  segreteria,  disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per affari regionali.
           4.  Il  decreto  di  cui  al  comma   3   deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
           5. La Conferenza viene consultata:
           a)  sulle  linee  generali  dell'attivita'  normativa  che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
           b)  sui  criteri  generali  relativi  all'esercizio  delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
           c)  sugli  altri  argomenti  per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
           6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
          appositamente   delegato,   riferisce  periodicamente  alla
          Commissione parlamentare per le questioni  regionali  sulle
          attivita' della Conferenza.
           7.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previo
          parere  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali che deve esprimerlo entro sessanta  giorni  dalla
          richiesta,  norme aventi valore di legge ordinaria intese a
          provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
          altri organismi a composizione mista Statoregioni  previsti
          sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
          trasferire    alla   Conferenza   le   attribuzioni   delle
          commissioni, con esclusione di  quelle  che  operano  sulla
          base  di  competenze  tecnico-  scientifiche, e rivedere la
          pronuncia di pareri nelle questioni di  carattere  generale
          per  le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
          e  province  autonome,  determinando   le   modalita'   per
          l'acquisizione  di  tali  pareri,  per  la  cui  formazione
          possono votare solo i  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome".
           -  I testi degli articoli 115 e 116 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  sono
          riportati nelle note all'art. 1.
           -  Il  testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino  della  disciplina  in
          materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della legge 23
          ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30  dicembre  1992,  n.  305,  supplemento ordinario, e' il
          seguente:
           "4. Ferma restando la competenza delle regioni in  materia
          di  autorizzazione  e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, con atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  emanato
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  sentito il
          Consiglio superiore di sanita', sono definiti  i  requisiti
          strutturali,  tecnologici  e organizzativi minimi richiesti
          per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da  parte  delle
          strutture   pubbliche  e  private  e  la  periodicita'  dei
          controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto  di
          indirizzo  e  coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
          1993  nel  rispetto  dei  seguenti   criteri   e   principi
          direttivi:
           a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali
          di  prevenzione,  cura  e riabilitazione definiti dal Piano
          sanitario nazionale;
           b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna
          delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del  Servizio
          sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto
          dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 dicembre
          1992, concernente la "Definizione dei livelli  uniformi  di
          assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale,
          ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
           c)   assicurare  l'adeguamento  delle  strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
           d)   assicurare    l'applicazione    delle    disposizioni
          comunitarie in materia;
           e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia
          di:      protezione  antisismica,  protezione  antincendio,
          protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,   continuita'
          elettrica,  sicurezza  antinfortunistica, igiene dei luoghi
          di  lavoro,   protezione   dalle   radiazioni   ionizzanti,
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche, smaltimento
          dei  rifiuti,  condizioni  microclimatiche,   impianti   di
          distribuzione  dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio;
           f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie  in
          classi  differenziate  in  relazione  alla  tipologia delle
          prestazioni erogabili;
           g) prevedere l'obbligo di controllo della  qualita'  delle
          prestazioni erogate;
           h)  definire i termini per l'adeguamento delle strutture e
          dei presidi gia'  autorizzati  e  per  l'aggiornamento  dei
          requisiti  minimi, al fine di garantire un adeguato livello
          di  qualita'  delle  prestazioni  compatibilmente  con   le
          risorse a disposizione".
           - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14
          gennaio  1997  e'  il  seguente: "Approvazione dell'atto di
          indirizzo e coordinamento  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, in materia di requisiti
          strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi   minimi   per
          l'esercizio   delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle
          strutture pubbliche e private".
           - Il testo dell'art. 118 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il seguente:
           "Art.   118   (Organizzazione   dei   servizi    per    le
          tossicodipendenze  presso le unita' sanitarie locali). - 1.
          In attesa di un  riordino  della  normativa  riguardante  i
          servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con
          il  Ministro  per gli affari sociali, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, determina con
          proprio   decreto   l'organico   e    le    caratteristiche
          organizzative    e    funzionali   dei   servizi   per   le
          tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria
          locale.
           2.  Il  decreto  dovra'  uniformarsi  ai  seguenti criteri
          direttivi:
           a)  l'organico  dei  servizi  deve  prevedere  le   figure
          professionali  del medico, dello psicologo, dell'assistente
          sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
          comunita' in numero  necessario  a  svolgere  attivita'  di
          prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari
          e ambulatoriali;
           b)   il  servizio  deve  svolgere  un'attivita'  nell'arco
          completo delle  ventiquattro  ore  e  deve  coordinare  gli
          interventi  relativi  al trattamento della sieropositivita'
          nei   tossicodipendenti,   anche    in    relazione    alle
          problematiche della sessualita', della procreazione e della
          gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori
          familiari,   con  particolare  riguardo  alla  trasmissione
          madrefiglio della infezione da HIV.
           3. Entro sessanta giorni dall'emanazione  del  decreto  di
          cui  al  comma  1,  in  ogni  unita'  sanitaria  locale  e'
          istituito almeno un servizio per  le  tossicodipendenze  in
          conformita'  alle  disposizioni del citato decreto. Qualora
          le unita' sanitarie locali non provvedano entro il  termine
          indicato,  il  presidente  della giunta regionale nomina un
          commissario  ad  acta  il  quale  istituisce  il   servizio
          reperendo  il  personale  necessario  anche  in deroga alle
          normative vigenti sulle  assunzioni,  sui  trasferimenti  e
          sugli  inquadramenti.    Qualora  entro i successivi trenta
          giorni dal termine di cui al primo  periodo  il  presidente
          della   giunta  regionale  non  abbia  ancora  nominato  il
          commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato  con  decreto
          del Ministro della sanita'.
           4.  Per  il  finanziamento  del  potenziamento dei servizi
          pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase  di
          avvio  in  lire  30  miliardi per l'anno 1990 e in lire 240
          miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
          si provvede:
           a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente
          importo a valere sul Fondo nazionale di intervento  per  la
          lotta alla droga di cui all'art. 127;
           b)   per   ciascuno  degli  anni  1991  e  1992,  mediante
          corrispondenti  quote   del   Fondo   sanitario   nazionale
          vincolate  allo  scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22
          dicembre 1984, n. 887".
           - Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 15  marzo
          1997,  n.    59  (Delega  al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale  17  marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
           "2. Qualora nel termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della commissione
          parlamentare per le questioni regionali da esprimere  entro
          trenta giorni dalla richiesta.
           3.  In  caso  di  urgenza  il  Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere senza l'osservanza delle  procedure  di  cui  ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti all'esame degli organi di cui ai  commi  1  e  2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in  ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi".