Art. 4. Disposizioni finali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma e' adottato nel rispetto dei seguenti principi: a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una rettabase minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che puo' essere integrata dalle regioni e dagli enti locali; b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socioriabilitativo; c) riconoscimento del carattere integrato sociosanitario delle terapie, dell'intervento socioriabilitativo e dell'attivita' di prevenzione svolti dagli enti ausiliari; d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificita' dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalita' uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993, nonche' l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed educativoassistenziali per i tossicodipendenti. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei SERT. 4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Le somme affluite alle unita' previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate all'unita' previsionale di base 12.1.3.1, denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto _____________
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Statoregioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico- scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome". - I testi degli articoli 115 e 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono riportati nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, e' il seguente: "4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e' il seguente: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". - Il testo dell'art. 118 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il seguente: "Art. 118 (Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita' sanitarie locali). - 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale. 2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali; b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita' nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madrefiglio della infezione da HIV. 3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'. 4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127; b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887". - Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi".