Art. 10.
                       (Copertura finanziaria)

  1.All'onere   derivante   dall'attuazione   della  presente  legge,
valutato  in  lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001, nonche' in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002,
si  provvede,  per  il  triennio  1999-2001,  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.