Art. 11. (Applicazione di disposizioni) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto