Art. 11.
                   (Applicazione di disposizioni)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1999.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 marzo 1999
                              SCALFARO
                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto