Art. 2. (Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale) 1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali."; b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla seguente: "quindicesimo"; c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti: "g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche."; d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione". 2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".