Art. 2.
            (Integrazione dei criteri di semplificazione
                           procedimentale)
  1.  All'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  In  sede  di  attuazione  della  delegificazione, il Governo
individua,  con  le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  i  procedimenti  o  gli aspetti del procedimento che
possono  essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.";
    b)  al  comma  4,  la  parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla
seguente: "quindicesimo";
    c)   al   comma  5,  dopo  la  lettera  g-quinquies),  introdotta
dall'articolo  1,  comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono
aggiunte le seguenti:
    "g-sexies)  regolazione,  ove  possibile,  di  tutti  gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
    g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle  nuove tecnologie
informatiche.";
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis.  I  riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi
di  procedimenti  da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente
legge  e  alle  leggi  di  cui  al  comma  1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".
  2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito
il seguente:
  "Art.  20-bis.  -  1.  I  regolamenti  di  delegificazione  possono
disciplinare   anche  i  procedimenti  amministrativi  che  prevedono
obblighi  la  cui  violazione  costituisce  illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente:
    a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle
esigenze  di  semplificazione  del  procedimento;  detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
    b)  riprodurre  i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative  previste  dalle  norme  legislative si applicano alle
violazioni  delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".