Art. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita' nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unita'. 2. Ai lavori del Nucleo puo', altresi', partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente. 3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino. 4. Ai componenti del Nucleo e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Il Nucleo e' assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unita', oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unita' del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unita' e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unita' previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilita' o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unita', con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.