Art. 3.
             (Nucleo per la semplificazione delle norme
                         e delle procedure)

  1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e'
costituito  il  Nucleo  per  la  semplificazione  delle norme e delle
procedure,  di  seguito  denominato  "Nucleo", composto da 25 esperti
nominati  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 31 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  per un periodo non superiore a tre anni, non
immediatamente  rinnovabile.  Gli  esperti  sono scelti fra soggetti,
anche     estranei    all'amministrazione,    dotati    di    elevata
professionalita'  nei  settori  della  redazione  di testi normativi,
dell'analisi  economica,  della  valutazione  di impatto delle norme,
della  analisi  costi-benefici,  del diritto comunitario, del diritto
pubblico  comparato,  della  linguistica,  delle  scienze  e tecniche
dell'organizzazione,  dell'analisi  organizzativa, dell'analisi delle
politiche   pubbliche.  Se  appartenenti  ai  ruoli  delle  pubbliche
amministrazioni,  gli  esperti possono essere collocati fuori ruolo o
in  aspettativa  retribuita;  se  appartenenti  ai ruoli degli organi
costituzionali,   si   provvede   secondo  le  norme  dei  rispettivi
ordinamenti;  in  ogni  caso  gli  esperti  collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di 12 unita'.
  2.   Ai   lavori   del  Nucleo  puo',  altresi',  partecipare,  per
l'amministrazione   direttamente  interessata  dal  provvedimento  in
esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.
  3.  Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  delegato  per la funzione
pubblica  il  supporto  occorrente  a  dare attuazione ai processi di
delegificazione, semplificazione e riordino.
  4.  Ai componenti del Nucleo e' corrisposto un compenso determinato
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  5. Il Nucleo e' assistito da una segreteria tecnica, composta da un
contingente  di  personale  pari  a  40  unita', oltre a un dirigente
generale,  che  integra  la  consistenza organica di cui alle tabelle
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20
unita'  del  predetto  personale  si  procede con le procedure di cui
all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20
unita'  e,  in sede di prima applicazione della presente legge, tutte
le  40  unita'  previste, sono individuate attraverso le procedure di
mobilita'  o  nell'ambito  delle amministrazioni pubbliche e poste in
posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  o assunte, nel limite di 10
unita',  con  contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
di  diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile.
Si  applica  l'articolo  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
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