Art. 4.
               (Relazione annuale di semplificazione)

  1.  Con  la  relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1
dell'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato,  delinea altresi' il bilancio complessivo dell'attivita' di
semplificazione,  valuta  l'efficacia  degli strumenti previsti dalla
legge  medesima  e  indica,  eventualmente, la soppressione di quelli
gia'  istituiti,  ivi  compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con
strumenti alternativi.
  2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa
regionale e quella comunitaria.