Art. 4. (Relazione annuale di semplificazione) 1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresi' il bilancio complessivo dell'attivita' di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli gia' istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi. 2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.