Art. 6.
                       (Raccordo istituzionale
                 per la semplificazione legislativa)
 1.  Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di
conoscenza  delle  leggi,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri
trasmette  ai  competenti  organi  delle  Camere,  su  richiesta  dei
rispettivi   Presidenti,   studi   e   indagini   sullo  stato  della
legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle
fonti  normative,  sulle  tecniche di valutazione degli effetti delle
politiche  legislative  e  sull'eventuale  seguito  legislativo delle
sentenze della Corte costituzionale.