Art. 7.
                            (Testi unici)
  1.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  adotta,  secondo gli indirizzi previamente
definiti  entro  il  30  giugno  1999  dalle Camere sulla base di una
relazione  presentata  dal  Governo,  il  programma di riordino delle
norme  legislative  e  regolamentari  che disciplinano le fattispecie
previste e le materie elencate:
    a)  nell'articolo  4,  comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
    b) nelle leggi annuali di semplificazione;
    c) nell'allegato 3 della presente legge;
    d)  nell'articolo  16 delle disposizioni sulla legge in generale,
in  riferimento  all'articolo  2, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
    e)    nel   codice   civile,   in   riferimento   all'abrogazione
dell'articolo 17 del medesimo codice;
    f)  nel  codice  civile,  in  riferimento  alla  soppressione del
bollettino  ufficiale  delle  societa' per azioni e a responsabilita'
limitata  e  del  bollettino  ufficiale  delle  societa' cooperative,
disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre  2001  mediante  l'emanazione  di  testi  unici  riguardanti
materie  e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con
le   opportune   evidenziazioni,   le   disposizioni   legislative  e
regolamentari.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore di una legge
generale  sull'attivita'  normativa, nella redazione dei testi unici,
emanati  ai  sensi  del  comma  4,  il Governo si attiene ai seguenti
criteri e principi direttivi:
    a)  delegificazione  delle norme di legge concernenti gli aspetti
organizzativi   e   procedimentali,   secondo   i   criteri  previsti
dall'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni;
    b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
    c)    esplicita   indicazione   delle   norme   abrogate,   anche
implicitamente, da successive disposizioni;
    d)  coordinamento  formale  del testo delle disposizioni vigenti,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa  anche  al  fine  di  adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
    e)  esplicita  indicazione  delle  disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore;
    f)  esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate,  che  regolano  la materia oggetto di delegificazione con
espressa  indicazione  delle  stesse  in  apposito  allegato al testo
unico;
    g)  aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di
entrata in vigore di ciascun testo unico;
    h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della
materia  universitaria,  delle norme applicabili da parte di ciascuna
universita' salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
  3.  Dalla  data  di  entrata  in vigore di ciascun testo unico sono
comunque  abrogate  le  norme  che  regolano  la  materia  oggetto di
delegificazione,  non  richiamate ai sensi della lettera e) del comma
2.
  4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Lo schema e' trasmesso, con
apposita  relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato,
alle  competenti  Commissioni  parlamentari  che  esprimono il parere
entro  quarantacinque  giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico e'
emanato,  decorso  tale  termine  e  tenuto  conto  dei  pareri delle
Commissioni   parlamentari,   con   decreto   del   Presidente  della
Repubblica,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei ministri.
  5.  Il  Governo  puo'  demandare la redazione degli schemi di testi
unici  ai sensi dell'articolo 14, 2o, del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di  Stato,  approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054,  al  Consiglio  di  Stato,  che  ha la facolta' di avvalersi di
esperti,  in  discipline  non  giuridiche,  in numero non superiore a
cinque,  scelti  anche  tra  quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3
della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non
e'  acquisito  il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo
16,  primo  comma,  3o,  del  citato  testo unico approvato con regio
decreto  n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
  6.  Le  disposizioni contenute in un testo unico non possono essere
abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque  modificate se non in modo
esplicito,  mediante  l'indicazione  precisa delle fonti da abrogare,
derogare,  sospendere  o  modificare. La Presidenza del Consiglio dei
ministri  adotta  gli  opportuni atti di indirizzo e di coordinamento
per  assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle
materie  oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la
modifica  o  l'integrazione  delle  disposizioni  contenute nei testi
unici.
  7.  Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e)
e  f),  si  procede  all'adeguamento  dei  testi  normativi  mediante
applicazione  delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e
dal comma 4.