Art. 8.
                            (Testo unico
                   in materia di pubblico impiego)

  1.  Entro  il  31  dicembre  1999,  il Governo provvede, sentito il
parere  delle  competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse  da  quelle  del  codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro  subordinato  nell'impresa,  che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2,
comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando
le  modifiche  necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
    a)  le  disposizioni  abrogate a seguito della sottoscrizione dei
contratti    collettivi   del   quadriennio   1994-1997,   ai   sensi
dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
    b)  le  norme  generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato  di  produrre  effetti,  ai  sensi del citato articolo 72 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione,
per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.
  2.  Nella  predisposizione del testo unico si osservano i criteri e
le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili.