Art. 9
                           (Norme finali)

  1.  Le  attivita'  di  semplificazione e di riordino previste dalla
presente  legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo  1 della legge 16 giugno
1998,  n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme
procedimentali  o  organizzative introdotte fino alla data di entrata
in  vigore della presente legge, nonche' le norme introdotte entro un
anno dalla stessa data.
  2.  E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
  3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352.
  4.  Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge
27  dicembre  1997, n. 449, e' inserito il seguente: "Al personale di
cui  al  presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli". Conseguentemente nel
predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
  5.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente  legge,  i segretari
comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente
della  Repubblica  4  dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma
22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o
mantenuti  in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del
Consiglio   dei   ministri,   anche   dopo   il   trasferimento  alle
amministrazioni  di  destinazione e con effetto dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge. Gli oneri relativi al trattamento
economico,   fondamentale  ed  accessorio,  dei  predetti  dipendenti
rimangono  a  carico  dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei   segretari  comunali  fino  alla  data  del  trasferimento  alle
amministrazioni   di  destinazione;  successivamente  sono  a  queste
imputati.   Analogamente   si  provvede,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno
ai  sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed
al  comma  11  dell'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2
e  3  dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono  abrogati.  All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  le  parole:  "ai  capitoli  2557,  2560  e  2543 dello" sono
sostituite dalla seguente: "allo".
  7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno
1998,  n.  191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite
dalle  seguenti:  "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5,
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, le parole "entro i successivi
novanta  giorni"  sono  sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1999".