Art. 9 (Norme finali) 1. Le attivita' di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' le norme introdotte entro un anno dalla stessa data. 2. E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio". 5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo". 7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999".