Art. 11.
                        Cartella di pagamento
 1.  L'articolo  25  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la
cartella   di  pagamento,  entro  l'ultimo  giorno  del  quarto  mese
successivo  a  quello  di  consegna del ruolo, al debitore iscritto a
ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
 2.  La  cartella  di  pagamento,  redatta  in conformita' al modello
approvato   con   decreto   del  Ministero  delle  finanze,  contiene
l'intimazione  ad  adempiere  l'obbligo risultante dal ruolo entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla notificazione, con l'avvertimento
che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
 3.  Ai  fini  della  scadenza  del termine di pagamento il sabato e'
considerato giorno festivo.".
 
          Nota agli articoli 10 e 11:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.