Art. 12.
              Notificazione della cartella di pagamento
 1.  Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "La  cartella  e'  notificata dagli ufficiali della riscossione o da
altri  soggetti  abilitati  dal  concessionario  nelle forme previste
dalla  legge  ovvero,  previa  eventuale  convenzione  tra  comune  e
concessionario,  dai  messi  comunali  o  dagli  agenti della polizia
municipale.  La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata  con  avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata  in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella
data  indicata  nell'avviso  di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma.".
 
          Nota all'art. 12:
            - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art.  26  (Notificazione della cartella di pagamento). -
          La     cartella  e'  notificata   dagli   ufficiali   della
          riscossione    o    da   altri   soggetti   abilitati   dal
          concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
           previa eventuale convenzione tra comune e  concessionario,
          dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
          La  notifica  puo'  essere eseguita anche mediante invio di
          raccomandata con avviso di ricevimento;  in  tal  caso,  la
          cartella  e'  notificata  in plico chiuso e la notifica  si
          considera  avvenuta  nella  data  indicata  nell'avviso  di
          ricevimento  sottoscritto da una delle persone previste dal
          secondo comma.
            Quando  la  notificazione  della  cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario  o di persone di famiglia o addette alla casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
            Nei  casi  previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile, la notificazione della  cartella  di  pagamento  si
          effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del D.P.R.
          29  settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno
          successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso
          nell'albo del comune.
            L'esattore deve conservare per cinque anni la  matrice  o
          la  copia  della  cartella  con  la relazione dell'avvenuta
          notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di
          farne  esibizione   su   richiesta   del   contribuente   o
          dell'amministrazione.
            Per  quanto  non  e'  regolato  dal  presente articolo si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  60   del   predetto
          decreto".