Art. 13. Modalita' di pagamento 1. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Modalita' di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente. 2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento. 3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.".
Nota all'art. 13: - Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.