Art. 13.
                       Modalita' di pagamento
 1.  L'articolo  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  28  (Modalita'  di  pagamento). - 1. Il pagamento delle somme
iscritte  a  ruolo  puo'  essere  effettuato presso gli sportelli del
concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento
presso  le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a
carico del contribuente.
 2.   Fuori  del  territorio  nazionale,  il  pagamento  puo'  essere
effettuato  mediante  bonifico  bancario  sul conto corrente bancario
indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
 3.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono  stabilite le
modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni
caso,  tali  modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione
del  codice  fiscale  del  contribuente  e gli estremi identificativi
dell'imposta pagata.".
 
          Nota all'art. 13:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.