Art. 14.
                          Interessi di mora
 1.  L'articolo  30  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  30  (Interessi  di mora). - 1. Decorso inutilmente il termine
previsto  dall'articolo  25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si
applicano,  a partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla  data  del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato
annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.".
 
          Nota all'art. 14:
            - Per il testo dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          vedi l'art. 11 del presente decreto.