Art. 14. Interessi di mora 1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.".
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 25, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedi l'art. 11 del presente decreto.