Art. 15.
            Sospensione amministrativa della riscossione
 1.  L'articolo  39  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  39  (Sospensione  amministrativa  della riscossione). - 1. Il
ricorso   contro   il  ruolo  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992, n. 546, non sospende la riscossione;
tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta'
di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della
sentenza  della commissione tributaria provinciale, con provvedimento
motivato   notificato   al   concessionario  e  al  contribuente.  Il
provvedimento  puo'  essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo
per la riscossione.
 2.  Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma
1  e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della
commissione  tributaria  provinciale  si  applicano  gli interessi al
tasso  del  sette  per  cento  annuo;  tali  interessi  sono riscossi
mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di
sospensione.".
 
          Note all'art. 15:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.
            -  Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art.
          19 del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,
          recante:   "Disposizioni   sul   processo   tributario   in
          attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.  30
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413":
            "Art.  19  (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). - 1.
          Il ricorso puo' essere proposto avverso:
             a) l'avviso di accertamento del tributo;
             b) l'avviso di liquidazione del tributo;
             c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
             d) il ruolo e la cartella di pagamento;
             e) l'avviso di mora;
             f) gli atti relativi alle operazioni catastali  indicate
          nell'art.  2, comma 3;
             g)  il  rifiuto  espresso o tacito della restituzione di
          tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
          non dovuti;
             h) il diniego o la revoca di agevolazioni o  il  rigetto
          di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
             i)  ogni  altro  atto  per  il quale la legge ne preveda
          l'autonoma   impugnabilita'   davanti   alle    commissioni
          tributarie.
            2.  Gli  atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
          l'indicazione del termine entro il quale  il  ricorso  deve
          essere  proposto e della commissione tributaria competente,
          nonche'  delle  relative  forme  da  osservare   ai   sensi
          dell'art. 20.
            3.   Gli   atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono
          impugnabili autonomamente.  Ognuno degli atti autonomamente
          impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri.  La
          mancata  notificazione  di  atti autonomamente impugnabili,
          adottati precedentemente all'atto notificato,  ne  consente
          l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".