Art. 16.
                        Riscossione coattiva
 1.  Il  titolo  II  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
                             "Titolo II
                        RISCOSSIONE COATTIVA
                               Capo I
                        Disposizioni generali
 Art.  45 (Riscossione coattiva). - 1. Il concessionario procede alla
riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di
mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente
titolo.
 Art. 46 (Delega ad altro concessionario). - 1. Il concessionario cui
e'  stato  consegnato  il  ruolo,  se l'attivita' di riscossione deve
essere  svolta  fuori  del proprio ambito territoriale, delega in via
telematica   per   la   stessa   il  concessionario  nel  cui  ambito
territoriale  si  deve procedere, fornendo ogni informazione utile in
suo  possesso  circa  i  beni  sui  quali  procedere.  La delega puo'
riguardare anche la notifica della cartella.
 2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo
e' eseguito al delegato.
 Art. 47 (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di
pignoramenti  e  ipoteche). - 1. I conservatori dei pubblici registri
mobiliari  ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni
dei  pignoramenti  e  le  iscrizioni  e  le cancellazioni di ipoteche
richieste     dal    concessionario,    nonche'    la    trascrizione
dell'assegnazione  prevista  dall'articolo  85  in  esenzione da ogni
tassa e diritto.
 2.  I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera
e  gratuitamente  al  concessionario  l'elenco  delle trascrizioni ed
iscrizioni   relative   ai   beni  da  lui  indicati,  contenente  la
specificazione  dei  titoli  trascritti,  dei  crediti iscritti e del
domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e
le iscrizioni.
 Art.  48  (Tasse  e  diritti per atti giudiziari). - 1. Le tasse e i
diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del
procedimento  di  riscossione  coattiva  sono  ridotti  alla  meta' e
prenotati  a  debito  per  il  recupero  nei  confronti  della  parte
soccombente, quando questa non sia il concessionario.
 2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  il  concessionario  non puo'
abbandonare  il  procedimento in seguito al pagamento del credito, ma
deve  proseguirlo  ai  fini  del  recupero  delle tasse e dei diritti
prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
                               Capo II
                        Epropriazione forzata
                              Sezione I
                        Disposizioni generali
 Art.  49  (Espropriazione  forzata).  -  1. Per la riscossione delle
somme  non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata
sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
 2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme
ordinarie  applicabili  in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in
quanto  non  derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso
compatibili.
 3.  Le  funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate
dagli ufficiali della riscossione.
 Art.   50   (Termine   per   l'inizio   dell'esecuzione).  -  1.  Il
concessionario   procede   ad   espropriazione   forzata   quando  e'
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della  cartella  di  pagamento,  salve  le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.
 2.  Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica
della  cartella  di  pagamento,  l'espropriazione  stessa deve essere
preceduta  dalla  notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad
adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
 3.  L'avviso  di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello
approvato  con  decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia
trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
 Art.  51  (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia'
iniziati).  -  1.  Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un
altro   procedimento   di   espropriazione,  il  concessionario  puo'
dichiarare   al  giudice  dell'esecuzione  di  volersi  surrogare  al
creditore  procedente,  indicando il credito in relazione al quale la
surroga  e'  esercitata.  La dichiarazione e' notificata al creditore
procedente ed al debitore.
 2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente
o  il  debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del
suo  credito,  il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi
gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
 3.  Il  concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al
momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
 Art.  52  (Procedimento  di  vendita).  -  1.  La  vendita  dei beni
pignorati  e'  effettuata,  mediante  pubblico  incanto o nelle altre
forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza
necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
 2.   L'incanto   e'   tenuto  e  verbalizzato  dall'ufficiale  della
riscossione.
 Art.  53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione
della  trascrizione).  -  1.  Il  pignoramento perde efficacia quando
dalla  sua  esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia
stato effettuato il primo incanto.
 2.  Se  il  pignoramento  e'  stato  trascritto in pubblico registro
mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal
comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede
entro   dieci   giorni   al   conservatore   la  cancellazione  della
trascrizione.
 Art.  54  (Intervento dei creditori). - 1. I creditori che intendono
intervenire  nell'esecuzione  debbono notificare al concessionario un
atto   contenente   le   indicazioni  prescritte  dal  secondo  comma
dell'articolo 499 del codice di procedura civile.
 2.  L'intervento  conferisce  ai  creditori  soltanto  il diritto di
partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei
beni pignorati.
 3.  I  creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata
per  primo  incanto  o,  nel caso di espropriazione presso terzi, per
l'assegnazione  del  credito pignorato, concorrono alla distribuzione
della  parte  della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati
soddisfatti  i  diritti  del  concessionario,  dei  creditori  aventi
diritto  di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima
di detta data.
 Art.  55  (Divieto  per  il  concessionario  di  acquisto  dei  beni
pignorati).  -  1.  Fermo  il  disposto  degli articoli 539 e 553 del
codice  di  procedura  civile,  il  concessionario  non puo' chiedere
l'assegnazione  dei  beni  pignorati,  ne'  rendersi  acquirente  dei
medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
 Art.  56  (Deposito  degli  atti  e  del  prezzo). - 1. Gli atti del
procedimento  di  espropriazione, compresa la prova degli adempimenti
prescritti  dall'articolo  498  del  codice di procedura civile, sono
depositati,  a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice
dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
 2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma
ricavata  dalla  vendita  e'  consegnata  al  cancelliere  per essere
depositata nella forma dei depositi giudiziari.
 3.  Se  nell'esecuzione  non sono intervenuti altri creditori aventi
diritto  ad  essere  soddisfatti  con preferenza o in via concorrente
rispetto   al   concessionario,   ovvero  se  la  somma  ricavata  e'
sufficiente  a  soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione
autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito,
depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono
intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
 Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi). - 1. Non
sono ammesse:
  a)   le  opposizioni  regolate  dall'articolo  615  del  codice  di
procedura   civile,   fatta   eccezione  per  quelle  concernenti  la
pignorabilita' dei beni;
  b)   le  opposizioni  regolate  dall'articolo  617  del  codice  di
procedura   civile   relative   alla   regolarita'  formale  ed  alla
notificazione del titolo esecutivo.
 2.  Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi,
il  giudice  fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se'
con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di
depositare   in   cancelleria,   cinque  giorni  prima  dell'udienza,
l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
 Art.   58  (Opposizione  di  terzi).  -  1.  L'opposizione  prevista
dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa
prima della data fissata per il primo incanto.
 2.  L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati
nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo
o  dei  coobbligati,  o  in  altri  luoghi  a lui appartenenti, hanno
formato   oggetto  di  una  precedente  vendita  nell'ambito  di  una
procedura  di  espropriazione  forzata  promossa dal concessionario a
carico del medesimo debitore.
 3.  Il  coniuge,  i  parenti  e  gli  affini fino al terzo grado del
debitore  iscritto  a  ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i
beni  mobili  pignorati  nella  casa di abitazione o nell'azienda del
debitore  o  del  coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti,
possono  dimostrare  la  proprieta'  del bene esclusivamente con atti
pubblici o scritture private di data certa anteriore:
  a)  alla  presentazione  della  dichiarazione,  se  prevista  e  se
presentata;
  b)  al  momento  in  cui si e' verificata la violazione che ha dato
origine  all'iscrizione  a ruolo, se non e' prevista la presentazione
della  dichiarazione  o  se  la  dichiarazione  non e' comunque stata
presentata;
  c)   al   momento   in   cui   si   e'  verificato  il  presupposto
dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
 Art.  59  (Risarcimento  dei  danni).  - 1. Chiunque si ritenga leso
dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il
compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
 2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio
 anche   con  la  cauzione  prestata,  salvi  i  diritti  degli  enti
 creditori.
Art. 60 (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione  non puo' sospendere il processo esecutivo, salvo che
ricorrano  gravi  motivi  e  vi  sia  fondato  pericolo  di  grave  e
irreparabile danno.
 Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). - 1.
Salvo  quanto  previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di
espropriazione  si  estingue  se il debitore o un terzo, in qualunque
momento  anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione
la  somma  portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero
gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.
                             Sezione II
                      Disposizioni particolari
               in materia di espropriazione mobiliare
 Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili). - 1. I beni
mobili  indicati  nel  numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del
codice  di  procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui
sono  soggetti  al  privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice
civile.
 2.  I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito
dall'articolo  2771  del codice civile possono essere pignorati nelle
forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi
siano affittati.
 Art.  63  (Astensione  dal  pignoramento).  -  1.  L'ufficiale della
riscossione   deve   astenersi   dal  pignoramento  o  desistere  dal
procedimento  quando  e' dimostrato che i beni appartengano a persona
diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti
indicati  dall'articolo  58, comma 3, in virtu' di titolo avente data
anteriore  all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale
dimostrazione  puo'  essere  offerta  soltanto mediante esibizione di
atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata, ovvero di sentenza
passata  in  giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto
anno.
 Art.  64  (Custodia  dei beni pignorati). - 1. Salvo quanto disposto
dall'articolo  520,  primo  comma,  del  codice di procedura civile e
dall'articolo  70,  la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata
allo  stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere
nominato custode.
 2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione del
custode.
 3.  In  mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i
beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
 Art.  65  (Notifica del verbale di pignoramento). - 1. Il verbale di
pignoramento e' notificato al debitore.
 2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo
rappresentante,  e'  eseguita  mediante  consegna  allo stesso di una
copia del verbale.
 Art.  66  (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1. Per procedere
alla  vendita  dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa
comunale,  per  cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata
per  il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
 2.  Il  primo  incanto  non  puo' aver luogo prima che siano decorsi
dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo
nello  stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non
oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
 3.  Su  istanza  del  debitore o del concessionario, il giudice puo'
ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di  pubblicita'  commerciale.  Le  spese  sono anticipate dalla parte
richiedente.
 Art.   67   (Incanto   anticipato).  -  1.  Se  vi  e'  pericolo  di
deterioramento  dei  beni  pignorati  o quando la conservazione degli
stessi  risulta  eccessivamente  onerosa,  il giudice dell'esecuzione
puo'  autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga
ai termini previsti dall'articolo 66.
 Art.  68 (Prezzo base del primo incanto). - 1. Se il valore dei beni
pignorati  non  risulta  da  listino di borsa o di mercato, il prezzo
base  del  primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito
nel verbale di pignoramento.
 2.  Tuttavia,  quando  il concessionario lo richiede, e in ogni caso
per  gli  oggetti  preziosi,  il  prezzo  base  e'  stabilito  da uno
stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si
provvede,  sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore
e  la  nomina  dello  stimatore  risulti  opportuna  in rapporto alle
particolari caratteristiche dei beni pignorati.
 Art.  69  (Secondo  incanto). - 1. Nel secondo incanto, salvo quanto
previsto  dall'articolo  539  del  codice di procedura civile, i beni
sono  venduti  al  miglior  offerente ad un prezzo non inferiore alla
meta' del prezzo base del primo incanto.
 Art.  70 (Beni invenduti). - 1. Se i beni restano invenduti anche al
secondo  incanto,  il  concessionario  entro  tre  mesi  procede alla
vendita  a  trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta'
del  prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta
libera.
 2.   I  beni  rimasti  invenduti  anche  dopo  l'applicazione  delle
disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che,
ove  ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro
il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
 3.  Decorso  inutilmente  il  termine  di cui al comma 2, i beni non
ritirati  sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad
enti  di  beneficenza  ed  assistenza,  secondo le determinazioni del
concessionario, che ne redige verbale.
 Art.  71  (Intervento  degli istituti vendite giudiziarie). - 1. Per
l'asporto,   la   custodia  e  la  vendita  dei  beni  mobili,  anche
registrati,   sottoposti   a  pignoramento,  il  concessionario  puo'
avvalersi   degli   istituti   previsti   dall'articolo   159   delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono  stabilite  le modalita' di
intervento  dei  predetti  istituti  nella  procedura  esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante.
                             Sezione III
                      Disposizioni particolari
              in materia di espropriazione presso terzi
 Art.   72  (Pignoramento  di  fitti  o  pigioni).  -  1.  L'atto  di
pignoramento  di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto
a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al
numero  4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine
all'affittuario   o   all'inquilino   di   pagare   direttamente   al
concessionario  i  fitti  e  le pigioni scaduti e non corrisposti nel
termine  di  quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a
scadere  alle  rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per
cui il concessionario procede.
 2.  Nel  caso  di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede,
previa  citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme
del codice di procedura civile.
 Art.  73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi). -
1.  Se  il  terzo,  presso il quale il concessionario ha proceduto al
pignoramento,  si  dichiara  o  si  e'  dichiarato possessore di beni
appartenenti  al  debitore  iscritto  a  ruolo  o  ai coobbligati, il
giudice  dell'esecuzione  ordina  la  consegna  dei  beni  stessi  al
concessionario,  che  procede  alla  vendita  secondo  le  norme  del
presente titolo.
  Art.  74  (Vendita  e  assegnazione dei crediti pignorati). - 1. Il
concessionario,   per   la   vendita  dei  crediti  pignorati  e  per
l'assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura
prevista nel presente titolo.
 2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo
Stato,  pagabile  a rate per un periodo che supera di quattro anni la
scadenza  del  contratto  di  concessione,  puo'  cedere  il  credito
all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.
 3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
 Art.  75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni). - 1. Se il
pignoramento  di  crediti  verso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni  ed  ogni  altro  ente sottoposto al controllo della corte dei
conti  ha  avuto,  in  tutto  o  in  parte,  esito negativo, gli enti
indicati  non  possono  effettuare pagamenti in favore dell'esecutato
per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista
dall'articolo  547 del codice di procedura civile, se egli non prova,
con  attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento
del credito per il quale si e' proceduto.
 2.  La  disposizione  del  comma  1  non  si  applica  ai  pagamenti
corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
                             Sezione IV
                      Disposizioni particolari
              in materia di espropriazione immobiliare
 Art.  76  (Espropriazione  immobiliare). - 1. Il concessionario puo'
procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo
nei  confronti  del debitore superano complessivamente tre milioni di
lire.  Tale  limite  puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze.
 2.  Il  concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se
il  valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito
delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale
si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
 Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. Decorso inutilmente il termine
di  cui  all'articolo  50,  comma  1, il ruolo costituisce titolo per
iscrivere  ipoteca  sugli immobili del debitore e dei coobbligati per
un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
 2.  Se  le  somme  complessivamente iscritte a ruolo non superano il
cinque   per   cento   del  valore  dell'immobile  da  sottoporre  ad
espropriazione    determinato    a   norma   dell'articolo   79,   il
concessionario,  prima  di  procedere  all'esecuzione, deve iscrivere
ipoteca.  Decorsi  sei  mesi  dall'iscrizione senza che il debito sia
stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
 Art.  78  (Avviso  di  vendita). - 1. Il pignoramento immobiliare si
esegue  mediante  la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo
comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
 a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
  b)  la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la
precisazione dei confini;
  c)   l'indicazione   della  destinazione  urbanistica  del  terreno
risultante  dal  certificato  di  cui  all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47;
  d)  il  giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo
incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  e)  l'ammontare  delle  somme  complessivamente  iscritte  a ruolo,
distinte  per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e
per spese di esecuzione gia' maturate;
  f) il prezzo base dell'incanto;
  g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
  h)  l'avvertenza  che  le  spese  di  vendita e gli oneri tributari
concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
  i)  l'ammontare  della  cauzione  ed il termine entro il quale deve
essere prestata dagli offerenti;
  l)  il  termine  di  versamento  del prezzo di cui all'articolo 82,
comma 1;
  m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla  garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i
frutti di essi.
 2.  Entro  cinque  giorni  dalla trascrizione l'avviso di vendita e'
notificato  al  soggetto  nei  confronti  del  quale  si  procede. In
mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.
 Art.  79  (Prezzo base e cauzione). - 1. Il prezzo base dell'incanto
e'  pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del
testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
 2.  Se  non  e'  possibile  determinare  il  prezzo  base secondo le
disposizioni  del  comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione
della  rendita  catastale  del  bene stesso al competente ufficio del
territorio,  che  provvede  entro  centoventi giorni; se si tratta di
terreni   per   i   quali  gli  strumenti  urbanistici  prevedono  la
destinazione   edificatoria,  il  prezzo  e'  stabilito  con  perizia
dell'ufficio del territorio.
 3.  La  cauzione  prevista dall'articolo 580 del codice di procedura
civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto,
nella misura del dieci per cento del prezzo base.
 Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita). - 1.
Almeno  venti  giorni  prima  di  quello fissato per il primo incanto
l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della
provincia  ed  e'  affisso,  a cura dell'ufficiale della riscossione,
alla  porta  esterna  della cancelleria del giudice dell'esecuzione e
all'albo  del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli
immobili.
 2.  Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del
concessionario,  il giudice puo' disporre che degli incanti, ferma la
data  fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di
giornali  o  con  altre  idonee  forme di pubblicita' commerciale. Le
spese sono anticipate dalla parte richiedente.
 Art.  81  (Secondo e terzo incanto). - 1. Se la vendita non ha luogo
al  primo  incanto  per  mancanza  di  offerte  valide, si procede al
secondo  incanto  nel  giorno fissato dall'avviso di vendita e con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
 2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il
concessionario  procede  ad  un  terzo  incanto,  con  un prezzo base
inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
 Art.  82 (Versamento del prezzo). - 1. L'aggiudicatario deve versare
il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
 2.   Se   il   prezzo   non  e'  versato  nel  termine,  il  giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario
e  la  perdita  della  cauzione  a titolo di multa; il concessionario
procede  a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo
incanto.  Se  il  prezzo  che  se  ne  ricava,  unito  alla  cauzione
confiscata,    risulta    inferiore   a   quello   della   precedente
aggiudicazione,  l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento
della differenza.
 Art.  83  (Progetto  di  distribuzione). - 1. Se vi e' intervento di
altri  creditori,  il  concessionario  deposita nella cancelleria del
giudice  dell'esecuzione,  nel termine di dieci giorni dal versamento
del  prezzo,  unitamente  agli  atti del procedimento, un progetto di
distribuzione delle somme ricavate.
 Art.  84  (Distribuzione  della  somma  ricavata).  -  1. Il giudice
dell'esecuzione,  se  non  vi  sono creditori intervenuti, provvede a
norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
 2.   In   caso   di   intervento  di  altri  creditori,  il  giudice
dell'esecuzione,  apportate  le  eventuali  variazioni al progetto di
distribuzione   presentato   dal  concessionario,  provvede  a  norma
dell'articolo 596 del codice di procedura civile.
 Art.  85  (Assegnazione  dell'immobile allo Stato). - 1. Se il terzo
incanto  ha  esito  negativo,  il  concessionario,  nei  dieci giorni
successivi,   chiede   al   giudice   dell'esecuzione  l'assegnazione
dell'immobile  allo  Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del
terzo  incanto  e la somma per la quale si procede, depositando nella
cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.
 2.  Il  giudice  dell'esecuzione  dispone l'assegnazione, secondo la
procedura  prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile.
Il  termine  per  il  versamento  dell'eventuale  conguaglio non puo'
essere inferiore a sei mesi.
 3.  In  caso  di  mancato  versamento  dell'eventuale conguaglio nel
termine,  il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei
trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara,
su  indicazione  dell'ufficio  che  ha  formato  il  ruolo,  di voler
procedere  a  un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un
terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si
estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
                              Capo III
                 Disposizioni particolari in materia
             di espropriazione di beni mobili registrati
 Art.  86  (Fermo  di  beni  mobili registrati). - 1. Qualora non sia
possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento
di  beni  mobili  del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
 2.  Il  fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo
dispone  nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da'
altresi'  comunicazione  al  soggetto  nei  confronti  del  quale  si
procede.
 3.  Chiunque  circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti
al  fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri  dell'interno  e  dei  lavori  pubblici,  sono  stabiliti le
modalita',  i  termini  e  le  procedure  per  l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo.
                               Capo IV
                        Procedure concorsuali
                              Sezione I
           Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
 Art.  87  (Domanda di ammissione al passivo). - 1. Se il debitore e'
dichiarato   fallito,   ovvero   sottoposto   a  liquidazione  coatta
amministrativa,  il  concessionario  chiede,  sulla  base  del ruolo,
l'ammissione al passivo della procedura.
 Art.  88  (Ammissione  al  passivo con riserva). - 1. Se sulle somme
iscritte  a  ruolo  sorgono  contestazioni,  il credito e' ammesso al
passivo  con  riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione
sia  presentata  in  via  tardiva a norma dell'articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
 2.  Nel  fallimento,  la riserva e' sciolta dal giudice delegato con
decreto,  su  istanza  del  curatore  o del concessionario, quando e'
inutilmente  decorso  il termine prescritto per la proposizione della
controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio
e'  stato  definito  con  decisione irrevocabile o risulta altrimenti
estinto.
 3.   Nella   liquidazione   coatta  amministrativa,  il  commissario
liquidatore  provvede  direttamente, o su istanza del concessionario,
allo  scioglimento  della  riserva  nei  casi  indicati  nel comma 2,
apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
 4.  Il  provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al
concessionario  dal  curatore  o dal commissario liquidatore mediante
lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Contro di esso il
concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo'
proporre  reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con
decreto motivato, sentite le parti.
 5.  Se  all'atto  delle  ripartizioni  parziali o della ripartizione
finale   dell'attivo   la  riserva  non  risulta  ancora  sciolta  si
applicano,  rispettivamente,  il numero 3 dell'articolo 113 del regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267, ed il secondo periodo del secondo
comma dell'articolo 117 della medesima legge.
 Art.  89  (Esenzione  dell'azione  revocatoria). - 1. I pagamenti di
imposte   scadute   non   sono  soggetti  alla  revocatoria  prevista
dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".
                             Sezione II
                        Concordato preventivo
                    e amministrazione controllata
 Art.   90  (Ammissione  del  debitore  al  concordato  preventivo  o
all'amministrazione  controllata).  - 1. Se il debitore e' ammesso al
concordato   preventivo   o   all'amministrazione   controllata,   il
concessionario   compie,   sulla   base  del  ruolo,  ogni  attivita'
necessaria  ai  fini  dell'inserimento  del  credito  da esso portato
nell'elenco dei crediti della procedura.
 2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito
e'  comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti
agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".
 
          Note all'art. 16:
            -  Per  il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v. in nota
          all'art. 1.
            - Per opportuna conoscenza  si  riporta  il  testo  degli
          artt.  498,  499,  510,  514, 520, 539, 543, 547, 553, 555,
          580, 590, 596, 615, 617  e  619  del  codice  di  procedura
          civile  approvato  con  regio  decreto  28 ottobre 1940, n.
          1443:
            "Art. 498  (Avviso  ai  creditori  iscritti).  -  Debbono
          essere  avvertiti  dell'espropriazione  i creditori che sui
          beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da
          pubblici registri.
            A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a  cura  del
          creditore   pignorante   ed   entro   cinque   giorni   dal
          pignoramento,  un  avviso  contenente   l'indicazione   del
          creditore  pignorante, del credito per il quale si procede,
          del titolo e delle cose pignorate.
            In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice
          non puo'  provvedere  sull'istanza  di  assegnazione  o  di
          vendita".
            "Art.  499  (Intervento).  -  Oltre  i creditori indicati
          nell'articolo   precedente,   possono   intervenire   nella
          esecuzione gli altri creditori, ancorche' non privilegiati.
            Il  ricorso  deve  contenere  l'indicazione del credito e
          quella del titolo di esso, la domanda per partecipare  alla
          distribuzione  della  somma  ricavata e la dichiarazione di
          residenza o la elezione di domicilio nel comune in  cui  ha
          sede il giudice competente per l'esecuzione".
            "Art.  510  (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi
          e' un solo creditore pignorante senza intervento  di  altri
          creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore,
          dispone  a  favore del creditore pignorante il pagamento di
          quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
            In  caso  diverso,  la  somma  ricavata  e'  dal  giudice
          distribuita  tra  i  creditori  a  norma delle disposizioni
          contenute  nei  capi  seguenti,  con  riguardo  alle  cause
          legittime di prelazione.
            Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore
          o al terzo che ha subito l'espropriazione".
            "Art.  514  (Cose  mobili assolutamente impignorabili). -
          Oltre  alle  cose  dichiarate  impignorabili  da   speciali
          disposizioni di legge, non si possono pignorare:
             1)  le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del
          culto;
             2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i  letti,
          i  tavoli  per  la  consumazione  dei pasti con le relative
          sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,
          le stufe  ed  i  fornelli  di  cucina  anche  se  a  gas  o
          elettrici,  la  lavatrice, gli utensili di casa e di cucina
          unitamente ad un mobile  idoneo  a  contenerli,  in  quanto
          indispensabili  al  debitore  ed  alle  persone  della  sua
          famiglia  con  lui  conviventi;  sono  tuttavia  esclusi  i
          mobili,  meno i letti, di rilevante valore economico, anche
          per accertato pregio artistico o di antiquariato;
             3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese
          al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate
          nel numero precedente;
             4) gli strumenti, gli oggetti e i  libri  indispensabili
          per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere
          del debitore;
             5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di
          conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
             6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in
          generale  gli  scritti  di famiglia, nonche' i manoscritti,
          salvo che formino parte di una collezione".
            "Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). -  L'ufficiale
          giudiziario   consegna  al  cancelliere  della  pretura  il
          danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi  colpiti
          dal  pignoramento.  Il  danaro  deve  essere depositato dal
          cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,  mentre  i
          titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei
          modi che il pretore determina.
            Per   la   conservazione  delle  altre  cose  l'ufficiale
          giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico
          deposito o affidandole a un custode".
            "Art. 539 (Vendita o assegnazione degli oggetti  d'oro  e
          d'argento).  - Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in
          nessun  caso  essere  venduti  per  un  prezzo inferiore al
          valore intrinseco.
            Se  restano  invenduti, sono assegnati per tale valore ai
          creditori".
            "Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento  di
          crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che
          sono   in  possesso  di  terzi,  si  esegue  mediante  atto
          notificato personalmente al terzo e  al  debitore  a  norma
          degli artt. 137 e segg.
            L'atto  deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore
          di cui all'art. 492:
             1) l'indicazione del credito per il  quale  si  procede,
          del titolo esecutivo e del precetto;
             2)  l'indicazione,  almeno  generica, delle cose o delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di  giudice;
             3)  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione   di
          domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente;
             4)  la  citazione  del  terzo e del debitore a comparire
          davanti al  pretore  del  luogo  di  residenza  del  terzo,
          affinche'  questi  faccia  la dichiarazione di cui all'art.
          547 e il debitore sia presente alla  dichiarazione  e  agli
          atti ulteriori.
            Nell'indicare   l'udienza   di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previsto nell'art. 501.
            L'ufficiale   giudiziario,   che   ha   proceduto    alla
          notificazione    dell'atto,    e'   tenuto   a   depositare
          immediatamente l'originale nella cancelleria della  pretura
          per la formazione del fascicolo previsto nell'art.  488. In
          tale  fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo
          e il precetto che il creditore pignorante  deve  depositare
          in  cancelleria  al  momento  della  costituzione  prevista
          nell'art. 314".
            "Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con  dichiarazione
          all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario
          speciale,  deve  specificare di quali cose o di quali somme
          e' debitore o si  trova  in  possesso,  e  quando  ne  deve
          eseguire il pagamento o la consegna.
            Deve  altresi'  specificare  i  sequestri precedentemente
          eseguiti presso di lui e le cessioni  che  gli  sono  state
          notificate o che ha accettato.
            Il  creditore  pignorante  deve  chiamare nel processo il
          sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice".
            "Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti).  -  Se  il
          terzo  si  dichiara  o  e'  dichiarato  debitore  di  somme
          esigibili immediatamente  o  in  termine  non  maggiore  di
          novanta  giorni,  il pretore le assegna in pagamento, salvo
          esazione, ai creditori concorrenti.
            Se le somme dovute dal terzo sono  esigibili  in  termine
          maggiore,  o  si  tratta  di  censi o di rendite perpetue o
          temporanee,  e  i  creditori  non  ne  chiedono   d'accordo
          l'assegnazione,   si   applicano   le   regole   richiamate
          nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
            Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono
          assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione
          di cento lire di capitale per cinque lire di rendita".
            "Art.  555  (Forma  del  pignoramento). - Il pignoramento
          immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore  e
          successiva  trascrizione  di  un  atto  nel  quale  gli  si
          indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal  Codice
          civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni
          e  i  diritti  immobiliari  che  si  intendono sottoporre a
          esecuzione, e gli si fa  l'ingiunzione  prevista  nell'art.
          492.
            Immediatamente    dopo   la   notificazione   l'ufficiale
          giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le  note
          di  trascrizione  al  competente  conservatore dei registri
          immobiliari, che trascrive l'atto  e  gli  restituisce  una
          delle note.
            Le attivita' previste nel comma precedente possono essere
          compiute   anche   dal   creditore   pignorante,  al  quale
          l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare  gli
          atti di cui sopra".
            "Art.  580  (Prestazione  della  cauzione). - Per offrire
          all'incanto e' necessario  avere  prestato  la  cauzione  a
          norma   dell'ordinanza   di   cui  all'art.  576,  e  avere
          depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo  delle
          spese di vendita.
            Se  l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e
          il deposito per le spese gli  vengono  restituiti  dopo  la
          chiusura dell'incanto".
            "Art.  590  (Provvedimento  di  assegnazione).  - Decorsi
          dieci giorni da  quello  dell'incanto  andato  deserto,  il
          giudice  dell'esecuzione  dispone l'audizione delle parti e
          dei creditori iscritti non intervenuti.
            All'udienza  il  giudice,   se   vi   sono   domande   di
          assegnazione,  provvede  su  di  esse,  fissando il termine
          entro il  quale  l'assegnatario  deve  versare  l'eventuale
          conguaglio.
            Avvenuto  il  versamento, il giudice pronuncia il decreto
          di trasferimento a norma dell'art. 586".
            "Art. 596 (Formazione del progetto di  distribuzione).  -
          Se  non  si  puo'  provvedere  a  norma dell'art. 510 primo
          comma, il giudice dell'esecuzione, non piu' tardi di trenta
          giorni dal versamento del prezzo,  provvede  a  formare  un
          progetto  di  distribuzione  contenente  la graduazione dei
          creditori che vi partecipano, e lo deposita in  cancelleria
          affinche'  possa  essere  consultato  dai  creditori  e dal
          debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
            Tra la  comunicazione  dell'invito  e  l'udienza  debbono
          intercorrere almeno dieci giorni".
            "Art.  615 (Forma dell'opposizione). - Quando si contesta
          il diritto della parte istante a  procedere  ad  esecuzione
          forzata  e  questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre
          opposizione al precetto con citazione  davanti  al  giudice
          competente  per  materia  o valore e per territorio a norma
          dell'art. 27.
            Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui  al
          comma  precedente  e  quella che riguarda la pignorabilita'
          dei   beni   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione stessa.
            Questi  fissa con decreto l'udienza di comparizione delle
          parti  davanti  a  se'  e  il  termine  perentorio  per  la
          notificazione del ricorso e del decreto".
            "Art.  617  (Forma  dell'opposizione).  -  Le opposizioni
          relative alla regolarita' formale del  titolo  esecutivo  e
          del   precetto   si  propongono,  prima  che  sia  iniziata
          l'esecuzione, davanti al  giudice  indicato  nell'art.  480
          terzo  comma,  con  atto  di  citazione  da notificarsi nel
          termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del
          titolo esecutivo o del precetto.
            Le opposizioni di cui al comma precedente che  sia  stato
          impossibile  proporre  prima  dell'inizio dell'esecuzione e
          quelle relative alla notificazione del titolo  esecutivo  e
          del  precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono
          con  ricorso  al  giudice   dell'esecuzione   nel   termine
          perentorio  di  cinque giorni dal primo atto di esecuzione,
          se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal
          giorno in cui i singoli atti furono compiuti".
            "Art.  619  (Forma  dell'opposizione).  -  Il  terzo  che
          pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni
          pignorati  puo' proporre opposizione con ricorso al giudice
          dell'esecuzione,  prima  che  sia  disposta  la  vendita  o
          l'assegnazione dei beni.
            Il  giudice  fissa  con decreto l'udienza di comparizione
          delle parti davanti a se' e il termine  perentorio  per  la
          notificazione del ricorso e del decreto.
            Se  all'udienza  le  parti non raggiungono un accordo, il
          giudice, quando  e'  competente  l'Ufficio  giudiziario  al
          quale  appartiene,  provvede  all'istruzione  della causa a
          norma  degli  artt.   175   e   segg.;   altrimenti   fissa
          all'opponente  un  termine  perentorio  per la riassunzione
          della causa davanti all'Ufficio giudiziario competente  per
          valore".
            -  Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art.
          2759 del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo
          1942, n. 262:
            "Art. 2759 (Crediti per le  imposte  sul  reddito).  -  I
          crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche
          e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i  due  anni
          anteriori  a  quello  in  cui si procede, hanno privilegio,
          limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile
          al  reddito  d'impresa,  sopra   i   mobili   che   servono
          all'esercizio  di  imprese commerciali e sopra le merci che
          si  trovano  nel  locale  adibito  all'esercizio  stesso  o
          nell'abitazione dell'imprenditore.
            Il  privilegio  si  applica  sui  beni indicati nel comma
          precedente  ancorche'  appartenenti   a   persona   diversa
          dall'imprenditore,  salvo  che  si  tratti di beni rubati o
          smarriti,  di  merci  affidate  all'imprenditore   per   la
          lavorazione  o di merci non ancora nazionalizzate munite di
          regolare bolletta doganale.
            Qualora  l'accertamento  del reddito iscritto a ruolo sia
          stato determinato sinteticamente ai fini  dell'imposta  sul
          reddito    delle    persone    fisiche,   la   ripartizione
          proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene
          effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai
          fini dell'imposta locale sui redditi".
            - Per il testo dell'art. 2771 del  codice  civile,  sopra
          citato, si rinvia alla nota all'art. 34.
            -  Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art.
          159 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di
          procedura  civile  e  disposizioni  transitorie  recate dal
          Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
            "Art.   159   (Istituti   autorizzati    all'incanto    e
          all'amministrazione  dei  beni).  -  Gli  istituti ai quali
          possono essere affidate la  vendita  all'incanto  dei  beni
          mobili a norma dell'art. 534 del Codice o l'amministrazione
          giudiziaria  dei  beni  immobili  a norma dell'art. 592 del
          Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di  grazia
          e giustizia.
            Agli  istituti  autorizzati  alle vendite all'incanto dei
          mobili pignorati puo' essere affidata anche la  custodia  e
          la  vendita  dei  mobili  stessi  previste negli artt. 520,
          secondo comma, e  532  del  Codice;  ad  essi  puo'  essere
          inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta
          dall'Autorita' giudiziaria.
            Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita'
          e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei
          commi  precedenti,  nonche'  la  misura dei compensi dovuti
          agli istituti".
            - Per opportuna conoscenza si riporta il testo  dell'art.
          18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
          controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
          recupero e sanatoria delle opere edilizie):
            "Art. 18 (Lottizzazione). - Si ha  lottizzazione  abusiva
          di  terreni  a  scopo  edificatorio quando vengono iniziate
          opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia
          dei terreni stessi in violazione delle  prescrizioni  degli
          strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati,  o  comunque
          stabilite dalle  leggi  statali  o  regionali  o  senza  la
          prescritta     autorizzazione;    nonche'    quando    tale
          trasformazione    venga    predisposta    attraverso     il
          frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
          in   lotti  che,  per  le  loro  caratteristiche  quali  la
          dimensione in relazione alla natura del terreno e alla  sua
          destinazione  secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
          l'ubicazione  o  la  eventuale  previsione  di   opere   di
          urbanizzazione  ed  in  rapporto  ad elementi riferiti agli
          acquirenti, denuncino in modo non equivoco la  destinazione
          a scopo edificatorio.
            Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica sia in forma
          privata, aventi ad oggetto trasferimento o  costituzione  o
          scioglimento  della  comunione  di diritti reali relativi a
          terreni sono nulli  e  non  possono  essere  stipulati  ne'
          trascritti  nei pubblici registri immobiliari ove agli atti
          stessi non sia  allegato  il  certificato  di  destinazione
          urbanistica   contenente   le   prescrizioni   urbanistiche
          riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di  cui  al
          presente   comma   non   si   applicano  quando  i  terreni
          costituiscano  pertinenze  di  edifici  censiti  nel  nuovo
          catasto  edilizio urbano, purche' la superficie complessiva
          dell'area di pertinenza  medesima  sia  inferiore  a  5.000
          metri quadrati.
            Il  certificato  di  destinazione urbanistica deve essere
          rilasciato dal  sindaco  entro  il  termine  perentorio  di
          trenta  giorni  dalla presentazione della relativa domanda.
          Esso conserva validita' per un anno dalla data di  rilascio
          se,   per   dichiarazione   dell'alienante  o  di  uno  dei
          condividenti, non  siano  intervenute  modificazioni  degli
          strumenti urbanistici.
            In  caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel
          termine  previsto,  esso  puo'  essere  sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei condividenti
          attestante l'avvenuta presentazione della domanda,  nonche'
          la   destinazione   urbanistica  dei  terreni  secondo  gli
          strumenti   urbanistici   vigenti   o   adottati,    ovvero
          l'inesistenza  di  questi  ovvero la prescrizione, da parte
          dello  strumento   urbanistico   generale   approvato,   di
          strumenti attuativi.
            I  frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
          approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e'  allegata
          copia  del  tipo  dal quale risulti, per attestazione degli
          uffici comunali, che il tipo medesimo e'  stato  depositato
          presso il comune.
            I  pubblici  ufficiali  che  ricevono  o autenticano atti
          aventi  per   oggetto   il   trasferimento,   anche   senza
          frazionamento  catastale,  di  appezzamenti  di  terreno di
          superficie inferiore  a  diecimila  metri  quadrati  devono
          trasmettere,    entro   trenta   giorni   dalla   data   di
          registrazione,  copia  dell'atto   da   loro   ricevuto   o
          autenticato al sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
            Nel  caso  in  cui  il sindaco accerti l'effettuazione di
          lottizzazione di terreni  a  scopo  edificatorio  senza  la
          prescritta  autorizzazione,  con ordinanza da notificare ai
          proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati  nel
          primo  comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il
          provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
          in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle  opere
          stesse  con  atti  tra vivi, e deve essere trascritto a tal
          fine nei registri immobiliari.
            Trascorsi novanta giorni, ove non  intervenga  la  revoca
          del  provvedimento  di  cui  al  comma  precedente, le aree
          lottizzate  sono  acquisite  di   diritto   al   patrimonio
          disponibile  del comune il cui sindaco deve provvedere alla
          demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco  si
          applicano  le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi
          di cui all'articolo 7.
            Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali
          sia stato emesso  il  provvedimento  previsto  dal  settimo
          comma,  sono  nulli  e non possono essere stipulati, ne' in
          forma pubblica ne' in forma privata, dopo  la  trascrizione
          di  cui  allo  stesso  comma  e  prima  della sua eventuale
          cancellazione  o   della   sopravvenuta   inefficacia   del
          provvedimento del sindaco.
            Il  quarto  comma  dell'articolo 31 della legge 17 agosto
          1942, n.  1150, modificato dall'articolo 10 della  legge  6
          agosto 1967, n. 765, e' abrogato.
            Le  disposizioni  di  cui  sopra  si  applicano agli atti
          stipulati ed  ai  frazionamenti  presentati  ai  competenti
          uffici  del catasto dopo l'entrata in vigore della presente
          legge,  e  non  si  applicano   comunque   alle   divisioni
          ereditarie,  alle  donazioni  fra  coniugi e fra parenti in
          linea  retta  ed   ai   testamenti,   nonche'   agli   atti
          costitutivi,  modificativi od estintivi di diritti reali di
          garanzia e di servitu'".
            - Per opportuna conoscenza si riporta il testo  dell'art.
          52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          aprile  1986,  n.   131 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro):
            "4. Non sono  sottoposti  a  rettifica  il  valore  o  il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione  di  rendita,   dichiarato   in   misura   non
          inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito
          dominicale risultante in catasto e,  per  i  fabbricati,  a
          ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
          con i coefficienti stabiliti per le  imposte  sul  reddito,
          ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
          norma degli articoli 47 e 48. Ai  fini  della  disposizione
          del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
          per le imposte sui  redditi  hanno  effetto  per  gli  atti
          pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
          gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo  quinto
          giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
          previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria".
            - Per opportuna conoscenza si riporta il testo  dell'art.
          214,  comma  8,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, (Nuovo codice della strada):
            "8. Chiunque circola con  un  ciclomotore  sottoposto  al
          fermo    amministrativo    e'    soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquecentottantasettemilacinquecento         a        lire
          duemilionitrecentocinquantamila.  Viene disposta,  inoltre,
          la custodia del veicolo in un deposito autorizzato".
            -  Per  opportuna  conoscenza  si  riporta il testo degli
          artt. 67, 101, 113, 117, 176, e 181, del regio  decreto  16
          marzo   1942,  n.  267,  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa):
            "Art.  67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). -
          Sono revocati,  salvo  che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
             1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti nei due anni
          anteriori alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni  eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
          sorpassano notevolmente cio' che a  lui  e'  stato  dato  o
          promesso;
             2)  gli  atti  estintivi  di debiti pecuniari scaduti ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali  di  pagamento,  se compiuti nei due anni anteriori
          alla dichiarazione di fallimento;
             3) i  pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nei  due  anni  anteriori alla dichiarazione di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
             4) i pegni, le anticresi  e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie   costituiti   entro   l'anno   anteriore   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
            Sono altresi' revocati, se il curatore prova che  l'altra
          parte  conosceva  lo  stato  d'insolvenza  del  debitore, i
          pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
          oneroso e quelli costitutivi di un  diritto  di  prelazione
          per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno
          anteriore alla dichiarazione di fallimento.
            Le  disposizioni  di  questo  articolo  non  si applicano
          all'istituto di  emissione,  agli  istituti  autorizzati  a
          compiere  operazioni  di  credito su pegno, limitatamente a
          queste operazioni, e agli istituti  di  credito  fondiario.
          Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
            "Art.  101  (Dichiarazioni  tardive  di crediti). - Anche
          dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano
          esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare,  i
          creditori  possono chiedere con ricorso al giudice delegato
          l'ammissione al passivo.
            Il  giudice  fissa  con  decreto  l'udienza  in  cui   il
          richiedente  e  il  curatore devono comparire davanti a lui
          nonche' il  termine  perentorio  per  la  notificazione  al
          curatore   del   ricorso   e   del  decreto.  Le  parti  si
          costituiscono a norma dell'art. 98,  terzo  comma.  Possono
          intervenire gli altri creditori.
            Se  all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del
          nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato,  il  credito
          e'  ammesso  con  decreto;  altrimenti  il giudice provvede
          all'istruzione della causa a norma  degli  articoli  175  e
          seguenti del codice di procedura civile.
            Il  creditore  sopporta  le  spese conseguenti al ritardo
          della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da  causa  a
          lui non imputabile".
            "Art.  113  (Ripartizioni parziali). - Nelle ripartizioni
          parziali, che non possono superare  il  novanta  per  cento
          delle  somme  da  ripartire,  devono  essere  trattenute  e
          depositate, nei modi stabiliti  dal  giudice  delegato,  le
          quote assegnate:
             1)  ai  creditori residenti all'estero per i crediti dei
          quali, essendo stato prorogato il termine, non  sia  ancora
          avvenuta la verificazione;
             2)   ai   creditori   per  i  quali  e'  stato  ordinato
          l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori  ammessi
          con riserva di presentazione del titolo;
             3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione
          sospensiva  non  ancora  verificata, compresi i crediti che
          non possono farsi valere contro il fallito  se  non  previa
          escussione di un obbligato principale;
             4)  alle  spese  future  ritenute necessarie dal giudice
          delegato  ed  alle  somme  occorrenti  per  soddisfare   il
          compenso e le spese dovute al curatore.".
            "Art.  117  (Ripartizione finale). - Approvato il conto e
          liquidato il compenso del  curatore,  il  giudice  delegato
          sentite  le proposte del curatore, ordina il riparto finale
          secondo le norme precedenti.
            Nel  riparto  finale  vengono   distribuiti   anche   gli
          accantonamenti  precedentemente  fatti.  Tuttavia, nel caso
          previsto dal n. 3 dell'art.  113, se la condizione  non  si
          e'  ancora  verificata,  la  somma  e'  depositata nei modi
          stabiliti dal giudice delegato, perche' a suo  tempo  possa
          essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di
          riparto supplementare fra gli altri creditori.
            Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili
          la  somma  dovuta  e'  depositata  presso  un  istituto  di
          credito. Il certificato di deposito vale quietanza".
            "Art.   176   (Ammissione   provvisoria    dei    crediti
          contestati).   -   Il   giudice   delegato  puo'  ammettere
          provvisoriamente in tutto o in parte i  crediti  contestati
          ai  soli  fini  del  voto  e del calcolo delle maggioranze,
          senza che cio' pregiudichi le  pronunzie  definitive  sulla
          sussistenza dei crediti stessi.
            I  creditori  esclusi  possono opporsi alla esclusione in
          sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro
          ammissione avrebbe avuto influenza sulla  formazione  delle
          maggioranze.".
            "Art.  181  (Sentenza  di  omologazione). - Il tribunale,
          accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'
          del concordato  e  la  regolarita'  della  procedura,  deve
          valutare:
             1)   la  convenienza  economica  del  concordato  per  i
          creditori,  in  relazione  alle   attivita'   esistenti   e
          all'efficienza dell'impresa;
             2)  se  sono  state  raggiunte le maggioranze prescritte
          dalla legge, anche in relazione  agli  eventuali  creditori
          esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
             3)   se   le   garanzie   offerte   danno  la  sicurezza
          dell'adempimento  del  concordato  e,  nel  caso   previsto
          dall'art.  160,  comma secondo n. 2, se i beni offerti sono
          sufficienti per  il  pagamento  dei  crediti  nella  misura
          indicata nell'articolo stesso;
             4)  se  il  debitore,  in relazione alle cause che hanno
          provocato il dissesto e alla sua  condotta,  e'  meritevole
          del concordato.
            Concorrendo   tali  condizioni,  il  tribunale  pronunzia
          sentenza  di  omologazione  del  concordato;  in   mancanza
          dichiara il fallimento del debitore.
            Nella  sentenza  di  omologazione  il tribunale determina
          l'ammontare delle somme che  il  debitore  deve  depositare
          secondo  il  concordato per i crediti contestati. Determina
          altresi' le modalita' per il versamento delle somme  dovute
          alle  singole  scadenze  in  esecuzione  del  concordato  o
          rimette al  giudice  delegato  di  stabilirle  con  decreto
          successivo.
            Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130".