Art. 17.
                   Entrate riscosse mediante ruolo

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione  coattiva  delle entrate dello Stato, anche diverse dalle
imposte  sui  redditi,  e  di quelle degli altri enti pubblici, anche
previdenziali, esclusi quelli economici.
  2.  Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari
la  riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province,
anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.
  3.  Continua  comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione
delle   entrate   gia'   riscosse  con  tale  sistema  in  base  alle
disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto.