Art. 18.
      Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente
             della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di
cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, come modificate dal
presente   decreto,  si  applicano,  nel  rispetto  degli  ambiti  di
competenza,  anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle
entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente
decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.
 
          Nota all'art. 18:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.