Art. 19.
                      Disposizioni applicabili
                    alle sole imposte sui redditi

  1.  Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 15-bis, 20, 21,
32,  33,  34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, si applicano alle sole imposte sui redditi.
 
          Note all'art. 19:
            - Per il  testo  dell'art.  15  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
          rinvia alle note all'art.  37 del presente decreto.
            - Per il testo degli artt. 15-bis e 20 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si  vedano,  rispettivamente,  gli artt. 5 e 8 del presente
          decreto.
            - Per il  testo  dell'art.  21  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
          rimanda alla nota all'art.  9 del presente decreto.
            - Si riporta il testo degli artt. 14, 32, 33, 34, 35, 36,
          37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del  citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602:
            "Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). - Sono
          iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
             a) le imposte e le  ritenute  alla  fonte  liquidate  ai
          sensi   degli  articoli  36-bis  e  36-ter  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, al  netto  dei  versamenti  diretti
          risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
             b)  le  imposte,  le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
             c) i redditi dominicali dei terreni e i  redditi  agrari
          determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
             d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniari".
            "Art.  32  (Responsabilita' solidale dei nuovi possessori
          di immobili).   -  Agli  effetti  dell'imposta  locale  sui
          redditi   i  nuovi  possessori  di  immobili  a  titolo  di
          proprieta'   o   di   altri   diritti   reali   rispondono,
          solidalmente  con  i  precedenti possessori, delle imposte,
          soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a  ruolo  a
          nome  di  questi  ultimi per il periodo di tempo successivo
          alla data del  titolo  che  serve  per  base  alla  voltura
          catastale.
            Tuttavia  nei  casi in cui la presentazione di domanda di
          voltura  catastale  non  abbia  avuto  effetto  nei  ruoli,
          l'intendente    di    finanza    dispone,    su   richiesta
          dell'interessato, che  vengano  escussi  soltanto  i  nuovi
          possessori  con  espresso  divieto all'esattore di compiere
          qualsiasi procedura sui beni dei precedenti".
            "Art. 33 (Responsabilita' solidale per  l'imposta  locale
          sui  redditi).  - Quando il presupposto dell'imposta locale
          sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu'
          soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento
          dell'imposta,  soprattasse,  pene  pecuniarie  e  interessi
          iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti  degli  altri
          in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
            La  solidarieta'  di cui al precedente comma non opera se
          il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza  di
          diritti reali di diversa natura".
            "Art.  34  (Responsabilita'  solidale  per le imposte sui
          redditi delle persone fisiche). - Le persone i cui  redditi
          per  l'accertamento  dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  sono  stati  cumulati  con  quelli  del   soggetto
          iscritto  a  ruolo  sono  responsabili  in  solido  con  il
          soggetto   medesimo   per   il   pagamento    dell'imposta,
          soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di
          quest'ultimo.
            La   responsabilita'   solidale   stabilita   dal   comma
          precedente opera anche nella  ipotesi  in  cui  non  si  fa
          luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre  1973,  n.  597,  al  computo  cumulativo dei
          redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
            Quando  non  ricorrono  le  ipotesi  di  cui   ai   commi
          precedenti  le  persone  indicate  nelle  lettere  a)  e b)
          dell'articolo  4  del  predetto   decreto   sono   comunque
          solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni
          ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per
          il  pagamento  delle imposte da questo dovute per l'anno in
          cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti".
            "Art. 35 (Solidarieta' del sostituto d'imposta). - Quando
          il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse
          e interessi relativi a redditi sui quali non ha  effettuato
          ne'  le  ritenute  a  titolo  di  imposta  ne'  i  relativi
          versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido".
            "Art.   36    (Responsabilita'    ed    obblighi    degli
          amministratori,   dei   liquidatori   e   dei  soci).  -  I
          liquidatori dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare,
          con  le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per
          il  periodo  della  liquidazione  medesima  e  per   quelli
          anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte
          se   soddisfano   crediti  di  ordine  inferiore  a  quelli
          tributari o assegnano beni ai soci o associati senza  avere
          prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilita'
          e'  commisurata  all'importo  dei  crediti  di  imposta che
          avrebbero trovato  capienza  in  sede  di  graduazione  dei
          crediti.
            La disposizione contenuta nel precedente comma si applica
          agli  amministratori  in carica all'atto dello scioglimento
          della societa' o dell'ente se non si  sia  provveduto  alla
          nomina dei liquidatori.
            I  soci  o  associati, che hanno ricevuto nel corso degli
          ultimi due periodi di  imposta  precedenti  alla  messa  in
          liquidazione  danaro  o  altri beni sociali in assegnazione
          dagli amministratori o hanno  avuto  in  assegnazione  beni
          sociali    dai   liquidatori   durante   il   tempo   della
          liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte
          dovute  dai  soggetti  di cui al primo comma nei limiti del
          valore dei beni stessi, salvo le  maggiori  responsabilita'
          stabilite dal codice civile.
            Le  responsabilita'  previste  dai  commi precedenti sono
          estese agli amministratori che  hanno  compiuto  nel  corso
          degli  ultimi  due periodi di imposta precedenti alla messa
          in liquidazione operazioni  di  liquidazione  ovvero  hanno
          occultato  attivita' sociali anche mediante omissioni nelle
          scritture contabili.
            La  responsabilita'  di  cui  ai  commi   precedenti   e'
          accertata  dall'ufficio  delle imposte con atto motivato da
          notificare  ai  sensi  dell'art.    60  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
            Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo
          le  disposizioni  relative al contenzioso tributario di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39".
            "Art.  37  (Rimborso   di   ritenute   dirette).   -   Il
          contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere
          all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il
          domicilio  fiscale,  per  errore  materiale, duplicazione o
          inesistenza totale o parziale dell'obbligazione  tributaria
          entro  il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile
          chiedendo il rimborso.
            Avverso la decisione dell'intendente  di  finanza  ovvero
          trascorsi  novanta  giorni  dalla data di presentazione del
          ricorso   senza   che   sia   intevenuta    la    decisione
          dell'intendente  di finanza, il contribuente puo' ricorrere
          alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636.
            Al rimborso l'intendente  di  finanza  provvede  mediante
          ordinativo  di  pagamento entro il termine di trenta giorni
          dalla data in cui  il  provvedimento  di  accoglimento  del
          ricorso si e' reso definitivo".
            "Art.  38 (Rimborso di versamenti diretti). - Il soggetto
          che ha effettuato il  versamento  diretto  puo'  presentare
          all'intendente  di finanza nella cui circoscrizione ha sede
          l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento
          istanza di rimborso,  entro  il  termine  di  decadenza  di
          diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di
          errore  materiale,  duplicazione  ed  inesistenza  totale o
          parziale dell'obbligo di versamento.
            L'istanza di cui al primo comma  puo'  essere  presentata
          anche  dal  percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
          entro il termine
           di decadenza  di  diciotto  mesi  dalla  data  in  cui  la
          ritenuta e' stata
           operata.
            L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,
          provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
            Si  applicano  il  secondo  e  terzo  comma dell'articolo
          precedente.
            Quando l'importo del  versamento  diretto  effettuato  ai
          sensi  del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
          c),  dell'art.  3  e'  superiore  a   quello   dell'imposta
          liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.
          36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  l'intendente
          di  finanza  provvede  al  rimborso  della  differenza  con
          ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio".
            "Art. 41 (Rimborso d'ufficio). - Quando  emergono  errori
          materiali  o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte,
          questo provvede ad effettuare il  rimborso  delle  maggiori
          somme iscritte a ruolo.
            La  stessa disposizione si applica, per il rimborso della
          differenza, quando l'ammontare della  ritenuta  di  acconto
          sugli  importi  che  hanno concorso alla determinazione del
          reddito  imponibile,   risultanti   dai   certificati   dei
          sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da
          altra  idonea  documentazione, allegati alla dichiarazione,
          e' superiore a quello dell'imposta liquidata in  base  alla
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600, nonche' per i  crediti  di  imposta
          derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata
          ai sensi dello stesso art. 36-bis.
            Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede,
          su  proposta  dell'ufficio  delle  imposte, l'intendente di
          finanza con ordinativo di pagamento  entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".
            "Art.  42-bis  (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite
          procedura automatizzata). - Per l'esecuzione  dei  rimborsi
          previsti  dall'articolo  38,  quinto comma, e dell'articolo
          41, secondo comma, emergenti a seguito  della  liquidazione
          delle  imposte  effettuata a norma dell'articolo 36-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni,  gli  uffici  delle
          imposte si avvalgono della procedura  di  cui  al  presente
          articolo.
            Entro  l'anno solare successivo alla data di scadenza del
          termine della presentazione della dichiarazione dei redditi
          gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno
          di  imposta,  liste  di   rimborso   che   contengono,   in
          corrispondenza   di   ciascun  nominativo,  le  generalita'
          dell'avente  diritto,  il  numero  di  registrazione  della
          dichiarazione   originante   il   rimborso   e  l'ammontare
          dell'imposta    da    rimborsare,     nonche'     riassunti
          riepilogativi,  sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da
          chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il  totale
          delle partite di rimborso delle singole liste.
            Il  centro  informativo  della  Direzione  generale delle
          imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate
          dagli uffici  delle  imposte,  predispone  gli  elenchi  di
          rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli
          interessi  calcolati  a  norma del successivo art.  44-bis.
          Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del
          centro informativo o da chi lo sostituisce che  attesta  la
          corrispondenza  tra  le  partite  incluse  negli  elenchi e
          quelle  riportate  nelle   liste   dagli   uffici   nonche'
          l'esattezza   del  computo  degli  interessi.  Gli  elenchi
          contengono,per ogni soggetto avente diritto, le generalita'
          e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da
          rimborsare e degli interessi e il numero  di  registrazione
          della dichiarazione originante il rimborso.
            Sulla  scorta  degli  elenchi di rimborso predisposti dal
          centro informativo, la  Direzione  generale  delle  imposte
          dirette,  in  base  a  decreto  del Ministro delle Finanze,
          emette, con imputazione al competente capitolo dello  stato
          di  previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno
          o  piu'  ordinativi   diretti   collettivi   di   pagamento
          estinguibili  mediante  commutazione  di  ufficio in vaglia
          cambiari non  trasferibili  della  Banca  d'Italia,  i  cui
          numeri  identificativi sono riportati negli elenchi stessi,
          in corrispondenza di  ogni  partita  da  rimborsare.    Gli
          elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi
          di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del
          numero  e  dell'importo  complessivo  dei  rimborsi  e  con
          riferimento  ai  dati  identificativi  dei  vaglia  emessi,
          riportati negli elenchi.
            Gli  ordinativi  di  pagamento  possono essere estinti, a
          richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate
          nel  modello  di  dichiarazione   dei   redditi,   mediante
          accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art.
          1,  lettera  b),  del  D.P.R.  25  gennaio 1962, n. 71. Con
          decreto del Ministro delle  Finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro  del Tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di
          estinzione mediante accreditamento.
            I vaglia cambiari sono spediti per  raccomandata  ovvero,
          se  di  importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata
          dalla competente sezione  di  tesoreria  provinciale  dello
          Stato  all'indirizzo  del  domicilio  fiscale  degli aventi
          diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi
          dell'art. 51, lettera i) del D.P.R. 29 marzo 1973, n.  156,
          hanno  corso  mediante  il pagamento, a carico dello Stato,
          delle  tasse  postali  determinate  secondo  i  criteri   e
          modalita' di cui al D.P.R.  9 febbraio 1972, n. 171.
            Non  si  fa luogo al rimborso di somme il cui importo non
          eccede L. 1.000.
            Le  operazioni  di  predisposizione  degli   elenchi   di
          rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi
          ai  singoli  ordinativi  di  pagamento  vengono  realizzate
          mediante procedure  automatizzate  dal  centro  informativo
          della  Direzione  generale  delle  imposte  dirette e dalla
          Banca d'Italia - Sezione  di  tesoreria  provinciale  dello
          Stato  che  emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite
          con  apposito  decreto  del  Ministro  per  le  Finanze  di
          concerto con il Ministro del tesoro".
            "Art.  43-bis  (Cessione  dei crediti d'imposta). - 1. Le
          disposizioni degli articoli 69 e 70 del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440, si applicano anche alle cessioni
          dei crediti chiesti  a  rimborso  nella  dichiarazione  dei
          redditi.  Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto
          della  cessione.  Gli  interessi  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
            2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede
          i   crediti   di   cui  al  comma  1  l'applicazione  delle
          disposizioni dell'articolo 43, il cessionario  risponde  in
          solido  con  il contribuente fino a concorrenza delle somme
          indebitamente  rimborsate,  a  condizione  che  gli   siano
          notificati  gli  atti con i quali l'ufficio delle entrate o
          il centro di servizio procedono  al  recupero  delle  somme
          stesse.
            3.  L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio
          delle  entrate  o  al  centro  di   servizio   nonche'   al
          concessionario  del servizio di riscossione presso il quale
          e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28
          e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
            "Art. 43-ter (Cessione delle  eccedenze  nell'ambito  del
          gruppo).   - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui   redditi
          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
          enti appartenenti un gruppo possono essere cedute, in tutto
          o  in  parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso
          gruppo, senza l'osservanza delle  formalita'  di  cui  agli
          articoli  69  e  70  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440.
            2.  Nei  confronti  dell'amministrazione  finanziaria  la
          cessione  delle eccedenze si considera effettuata alla data
          di presentazione della dichiarazione  dei  redditi  da  cui
          esse  emergono  ed e' efficace alla condizione che l'ente o
          societa' cedente indichi  nella  dichiarazione  stessa  gli
          estremi  dei  soggetti  cessionari  e  gli importi ceduti a
          ciascuno  di essi.
            3. Le eccedenze di  imposta  cedute  sono  computate  dai
          cessionari  in  diminuzione dei versamenti dell'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui
          redditi  i  cui termini scadono a partire dalla data in cui
          la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.
            4. Agli effetti del  presente  articolo  appartengono  al
          gruppo  l'ente  o  societa'  controllante  e le societa' da
          questo controllate: si considerano controllate le  societa'
          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa'  controllante o tramite altra societa' controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle
          societa' o agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n.  127 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone   giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  38  del predetto
          decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui  alla  lettera
          a)  del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87
          del 1992.
            5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
          43-bis".
            "Art. 44 (Interessi per  ritardato  rimborso  di  imposte
          pagate).  - Il contribuente che abbia effettuato versamenti
          diretti  o  sia  stato iscritto a ruolo per un ammontare di
          imposta superiore a quello  effettivamente  dovuto  per  lo
          stesso   periodo   ha   diritto,   per   la  maggior  somma
          effettivamente pagata, all'interesse del 3  per  cento  per
          ognuno  dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra
          la data del versamento o della  scadenza  dell'ultima  rata
          del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la
          data  dell'ordinativo  emesso  dall'intendente di finanza o
          dell'elenco di rimborso.
            L'interesse  di  cui  al  primo  comma  e'  dovuto,   con
          decorrenza    dal    secondo   semestre   successivo   alla
          presentazione  della  dichiarazione,  anche  nelle  ipotesi
          previste  nell'art.  38,  quinto  comma  e  nell'art.   41,
          secondo comma.
            L'interesse e' colcolato dall'ufficio delle imposte,  che
          lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente
          di  finanza  ed  e'  a  carico  dell'ente  destinatario del
          gettito dell'imposta".
            "Art. 44-bis (Interessi per  rimborsi  eseguiti  mediante
          procedura  automatizzata).  - Per i rimborsi effettuati con
          le modalita' di cui all'art. 42-bis, l'interesse e'  dovuto
          con  decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla
          data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione   della
          dichiarazione  fino  alla data di emissione dell'ordinativo
          diretto collettivo di  pagamento  concernente  il  rimborso
          d'imposta,  escludendo dal computo anche il semestre in cui
          tale ordinativo e' emesso.
            Per il pagamento degli interessi sono emessi,  unitamente
          agli  ordinativi  di cui all'art. 42-bis, che dispongono il
          rimborso  d'imposta,  ordinativi  diretti   collettivi   di
          pagamento  tratti  sul  competente  capitolo dello stato di
          previsione  della  spesa  del   Ministro   delle   finanze,
          estinguibili  con  la  procedura indicata nello stesso art.
          42-bis. Negli ordinativi  concernenti  il  pagamento  degli
          interessi  e'  fatto riferimento agli elenchi dei creditori
          facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il
          rimborso d'imposta.
            Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento  degli
          interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia
          cambiario.
            La  quietanza  relativa  all'ordinativo  per il pagamento
          degli interessi e' redatta con annotazione  di  riferimento
          alla  quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di
          rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma".