Art. 2. Definizioni 1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".
Nota all'art. 2: - Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.