Art. 2.
                             Definizioni
 1.  L'articolo  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
  a)  ''concessionario'':  il soggetto cui e' affidato in concessione
il  servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce
il servizio stesso;
  b)  ''ruolo'':  l'elenco  dei debitori e delle somme da essi dovute
formato   dall'ufficio   ai   fini  della  riscossione  a  mezzo  del
concessionario.".
 
          Nota all'art. 2:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.