Art. 20.
                      Disposizioni applicabili
              alle sole entrate tributarie dello Stato
 1.  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli 20, come sostituito
dall'articolo  8  del  presente  decreto,  e  28-bis  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano
esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
 
          Nota all'art. 20:
            - Si riporta il testo dell'art. 28-bis del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
            "Art. 28-bis (Pagamento delle  imposte  dirette  mediante
          cessione  di  beni  culturali).  -  I  soggetti  tenuti  al
          pagamento dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone  giuridiche,
          dell'imposta  locale  sui  redditi,  dei  tributi  erariali
          soppressi  di cui all'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene  pecuniarie
          possono  cedere  allo Stato, in pagamento totale o parziale
          delle imposte stesse e degli  accessori,  i  beni  indicati
          negli  artt. 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  archivi  o
          singoli  documenti dichiarati di notevole interesse storico
          a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
          nonche' le opere di autori  viventi  o  la  cui  esecuzione
          risalga  anche  ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui
          lo Stato sia interessato all'acquisizione. La  disposizione
          non si applica ai sostituti d'imposta.
            La   proposta  di  cessione,  contenente  la  descrizione
          dettagliata  dei   beni   offerti   corredata   da   idonea
          documentazione  deve  essere  presentata al Ministero per i
          beni culturali e ambientali.
            L'Amministrazione  per  i  beni  culturali  e  ambientali
          attesta   per   ogni   singolo   bene   l'esistenza   delle
          caratteristiche  previste  dalla  vigente  legislazione  di
          tutela  e  dichiara,  per i beni e le opere di cui al primo
          comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
            Le condizioni ed il valore della cessione sono  stabiliti
          con  decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali
          di  concerto  con  il  Ministro  delle   finanze,   sentita
          un'apposita  commissione  nominata con decreto del Ministro
          per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo  stesso
          Ministro   o   da   un  suo  delegato  e  composta  da  due
          rappresentanti  del  Ministero  per  i  beni  culturali   e
          ambientali,  da  due  rappresentanti  del  Ministero  delle
          finanze e da un rappresentante del  Ministero  del  tesoro.
          Nella  proposta  di cessione l'interessato puo' chiedere di
          essere sentito dalla commissione, personalmente o  a  mezzo
          di un suo delegato.
            La  proposta  di cessione non sospende il pagamento delle
          imposte di cui al primo comma.
            L'interessato   puo'  revocare  la  propria  proposta  di
          cessione all'atto  dell'audizione  presso  la  commissione,
          ovvero  nei quindici giorni successivi, con atto notificato
          al Ministero per i beni culturali e ambientali.
            Il decreto di cui al quarto comma e'  emanato  entro  sei
          mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione
          ed   e'   notificato  al  richiedente.  Entro  i  due  mesi
          successivi dalla data di notifica del decreto il proponente
          notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali,  a
          pena di decadenza, la propria accettazione.
            Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere
          consegnati  entro  i trenta giorni successivi alla notifica
          dell'accettazione.  La consegna comporta  il  trasferimento
          della proprieta' dei beni allo Stato.
            Nel  caso  di cessione di beni immobili, il trasferimento
          allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi  da
          ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il
          decreto  di  cui  al  quarto  comma  e  la dichiarazione di
          accettazione, con firma autenticata,  costituiscono  titolo
          per   la   trascrizione   del  trasferimento  nei  registri
          immobiliari.   Il trasferimento  dei  beni  allo  Stato  ha
          effetto  dalla  data  di  notifica  della  dichiarazione di
          accettazione.
            Dopo  il  trasferimento  dei  beni   l'interessato   puo'
          chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel
          periodo  intercorrente  tra  la data di presentazione della
          proposta di cessione e quella della  consegna  dei  beni  o
          della   trascrizione,   ovvero   puo'   utilizzare,   anche
          frazionatamente, l'importo dalla cessione per il  pagamento
          delle  imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e'
          successiva al trasferimento dei beni.
            Qualora  l'interessato  nei  cinque  anni  successivi  al
          trasferimento  dei  beni non abbia potuto utilizzare per il
          pagamento delle imposte indicate nel primo comma  l'importo
          integrale  della  cessione, puo' chiedere il rimborso della
          differenza, senza corresponsione di interessi.
            Le disposizioni dei precedenti commi si  applicano  anche
          nei confronti degli eredi del cedente.
            Qualora   l'Amministrazione   dello   Stato  non  intenda
          acquisire i beni offerti in cessione,  il  Ministro  per  i
          beni   culturali  e  ambientali  con  proprio  decreto,  di
          concerto con il Ministro delle finanze, provvede  ai  sensi
          del precedente ottavo comma".