Art. 21.
                 Presupposti dell'iscrizione a ruolo
 1.  Salvo  che sia diversamente disposto da particolari disposizioni
di  legge,  e  salvo,  altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le
entrate  degli  enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo
17  aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo
quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.