Art. 21. Presupposti dell'iscrizione a ruolo 1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.