Art. 22. Decreti di attuazione 1. I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi. 2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Note all'art. 22: - Per il testo degli artt. 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedi, rispettivamente, gli articoli 4, 10, 11, 13, 14 e 16 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994): "Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta). - 1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento. 2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento. 3. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1995.". - La legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, sopra citato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48.