Art. 22.
                        Decreti di attuazione
 1.  I  decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2,
25,  comma  2,  28,  comma  3,  30  e  50,  comma  3, del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  come
sostituiti  dal  presente  decreto, sono adottati dal Ministero delle
finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.
 2.  I  decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati
entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale.
 3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dal comma 3 dell'articolo 13 del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
 
          Note all'art. 22:
            - Per il testo degli artt. 12, comma 2, 24, commi 1 e  2,
          25,  comma  2,  28,  comma  3, 30 e 50, comma 3, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602, vedi, rispettivamente, gli articoli 4, 10, 11, 13,
          14 e 16 del presente decreto.
            - Si riporta il testo dell'art. 13 del  decreto-legge  30
          dicembre  1993,  n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
          finanza pubblica per l'anno 1994):
            "Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e  debito  di
          imposta).    - 1. Gli interessi per la riscossione o per il
          rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure  del
          9  per  cento  annuo  e  del 4,5 per cento semestrale, sono
          dovuti a decorrere dal  1  gennaio  1994,  rispettivamente,
          nelle misure del 6 e del 3 per cento.
            2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n.
          29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del
          4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
          nella  misura  del  3  per  cento.  Dalla  stessa  data gli
          interessi  previsti  in  materia  di  imposta  sul   valore
          aggiunto  nella  misura  del  9 per cento annuo sono dovuti
          nella misura del 6 per cento.
            3.  Il  Ministro   delle   finanze   e'   autorizzato   a
          determinare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, la misura degli interessi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1995.".
            -  La legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione, con
          modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
          sopra  citato,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 28
          febbraio 1994, n. 48.