Art. 23.
                        Termini di decadenza
 1.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  17  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  come
sostituito   dall'articolo  6  del  presente  decreto,  si  applicano
esclusivamente  alle  imposte  sui  redditi  e all'imposta sul valore
aggiunto.