Art. 24.
                   Iscrizioni a ruolo dei crediti
                      degli enti previdenziali
 1.  I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non
versati  dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o
dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti
a  ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate
fino  alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei
pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
 2.  L'ente  ha  facolta'  di richiedere il pagamento mediante avviso
bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o
in  parte,  se  il  debitore  provvede a pagare le somme dovute entro
trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione del predetto avviso. Se, a
seguito  della  ricezione  di  tale  avviso, il contribuente presenta
domanda  di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in
vigore  e  si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto
salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  l'iscrizione  a ruolo e'
eseguita   nei   sei  mesi  successivi  alla  data  prevista  per  il
versamento.
 3.  Se  l'accertamento  effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti
all'autorita'  giudiziaria,  l'iscrizione  a  ruolo  e'  eseguita  in
presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
 4.   In   caso   di  gravame  amministrativo  contro  l'accertamento
effettuato  dall'ufficio,  l'iscrizione  a  ruolo e' eseguita dopo la
decisione  del  competente  organo  amministrativo e comunque entro i
termini di decadenza previsti dall'articolo 25.
 5.  Contro  l'iscrizione  a  ruolo  il  contribuente  puo'  proporre
opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni
dalla  notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato
all'ente impositore ed al concessionario.
 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il
merito  della  pretesa  contributiva e' regolato dagli articoli 442 e
seguenti  del  codice  di procedura civile. Nel corso del giudizio di
primo  grado  il  giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del
ruolo per gravi motivi.
 7.  Il  ricorrente deve notificare il provedimento di sospensione al
concessionario.
 8.  Resta  salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462.
 
          Note all'art. 24:
            -  Il  capo  II  del titolo IV del libro II del codice di
          procedura  civile  (artt.  442  e  segg.),  disciplina   le
          controversie  in  materia  di  previdenza  e  di assistenza
          obbligatorie.
            - Il  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462,
          recante: "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
          procedure  di  liquidazione,  riscossione e accertamento, a
          norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b),  della  legge
          23  dicembre  1996,  n.  662"  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario.