Art. 25.
            Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
            dei crediti degli enti pubblici previdenziali

  1.  I  contributi  o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali
sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
    a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31
dicembre  dell'anno  successivo al termine fissato per il versamento;
in  caso  di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del
debito,  tale  termine  decorre  dalla  data  di conoscenza, da parte
dell'ente;
    b)  per  i  contributi  o  premi  dovuti in forza di accertamenti
effettuati  dagli  uffici,  entro il 31 dicembre dell'anno successivo
alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti
a  gravame  giudiziario,  entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
  2.  Dopo  l'iscrizione  a  ruolo  l'ente,  in  pendenza  di gravame
amministrativo,  puo'  sospendere  la  riscossione  con provvedimento
motivato   notificato   al  concessionario  ed  al  contribuente.  Il
provvedimento  puo'  essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo
per la riscossione.