Art. 25. Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali 1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. 2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, puo' sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.