Art. 26. Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi 1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo e' concessa in conformita' delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.