Art. 26.
                  Rateazione delle entrate diverse
                      dalle imposte sui redditi
 1.  Per  le  entrate  tributarie diverse da quelle dello Stato e per
quelle  non  tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo e'
concessa  in  conformita' delle singole disposizioni che le regolano;
in  ogni  caso,  la richiesta di rateazione deve essere presentata, a
pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.