Art. 27.
                 Accessori dei crediti previdenziali
 1.  In  deroga  all'articolo  30  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
14  del  presente  decreto,  sui  contributi o premi dovuti agli enti
pubblici  previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  come  sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto, le
sanzioni  e  le  somme  aggiuntive  dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni  che  le regolano, dalla data della notifica e fino alla
data del pagamento.
 2.  All'articolo  35,  quinto  comma,  primo periodo, della legge 24
novembre  1981, n. 689, dopo il numero "26", e' aggiunto il seguente:
"27,".
 
          Nota all'art. 27:
            - Per il testo dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981,
          n.  689,  recante:  "Modifiche  al  sistema  penale",  come
          modificato dal  presente  articolo,  si  rinvia  alle  note
          all'art. 37.