Art. 28.
            Sospensione amministrativa della riscossione
 1.  In  caso  di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo',
con  provvedimento  motivato,  sospendere la riscossione anche per le
entrate  diverse  da  quelle  elencate  dall'articolo  2  del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
          Nota agli articoli 28 e 29:
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul   processo
          tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
          nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413):
            "Art. 2 (Oggetto della giurisdizione  tributaria).  -  1.
          Sono   soggette   alla   giurisdizione   delle  commissioni
          tributarie le controversie concernenti:
             a) le imposte sui redditi;
             b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi  di  cui
          all'art.  70 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.    633,  ed  i  casi in cui l'imposta e'
          riscossa unitamente all'imposta sugli  spettacoli;
             c) l'imposta comunale sull'incremento  di  valore  degli
          im-mobili;
             d) l'imposta di registro;
             e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
             f) le imposte ipotecaria e catastale;
             g) l'imposta sulle assicurazioni;
             g-bis)  il tributo speciale per il deposito in discarica
          dei rifiuti solidi;
             h) i tributi comunali e locali;
             i)  ogni  altro  tributo  attribuito  dalla  legge  alla
          competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
            2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le
          controversie  concernenti  le  sovraimposte  e  le  imposte
          addizionali  nonche'  le   sanzioni   amministrative,   gli
          interessi  ed altri accessori nelle materie di cui al comma
          1.
            3. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le
          controversie promosse dai  singoli  possessori  concernenti
          l'intestazione,  la delimitazione, la figura, l'estensione,
          il classamento dei terreni e  la  ripartizione  dell'estimo
          fra  i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
          particella   nonche'   le   controversie   concernenti   la
          consistenza,    il   classamento   delle   singole   unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale.".