Art. 29.
                Garanzie giurisdizionali per entrate
              non devolute alle commissioni tributarie
 1.   Per   le   entrate   tributarie   diverse  da  quelle  elencate
dall'articolo  2  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
per  quelle  non  tributarie,  il  giudice  competente a conoscere le
controversie  concernenti  il ruolo puo' sospendere la riscossione se
ricorrono gravi motivi.
 2.  Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione
del  comma  1  dell'articolo  57  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
16  del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti
esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
 3.  Ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la riscossione
solo  in  presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  come
sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.
 
          Nota agli articoli 28 e 29:
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul   processo
          tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
          nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413):
            "Art. 2 (Oggetto della giurisdizione  tributaria).  -  1.
          Sono   soggette   alla   giurisdizione   delle  commissioni
          tributarie le controversie concernenti:
             a) le imposte sui redditi;
             b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi  di  cui
          all'art.  70 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.    633,  ed  i  casi in cui l'imposta e'
          riscossa unitamente all'imposta sugli  spettacoli;
             c) l'imposta comunale sull'incremento  di  valore  degli
          im-mobili;
             d) l'imposta di registro;
             e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
             f) le imposte ipotecaria e catastale;
             g) l'imposta sulle assicurazioni;
             g-bis)  il tributo speciale per il deposito in discarica
          dei rifiuti solidi;
             h) i tributi comunali e locali;
             i)  ogni  altro  tributo  attribuito  dalla  legge  alla
          competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
            2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le
          controversie  concernenti  le  sovraimposte  e  le  imposte
          addizionali  nonche'  le   sanzioni   amministrative,   gli
          interessi  ed altri accessori nelle materie di cui al comma
          1.
            3. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le
          controversie promosse dai  singoli  possessori  concernenti
          l'intestazione,  la delimitazione, la figura, l'estensione,
          il classamento dei terreni e  la  ripartizione  dell'estimo
          fra  i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
          particella   nonche'   le   controversie   concernenti   la
          consistenza,   il   classamento   delle   singole    unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale.".
          Nota agli articoli 29, 30 e 31:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.