Art. 30.
                  Esito negativo del terzo incanto
               nell'espropriazione forzata immobiliare
 1.  La disposizione prevista dall'art. 85 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
dall'articolo  16 del presente decreto, si applica solo se si procede
per entrate tributarie dello Stato.
 2.  Negli  altri  casi, se nelle procedure di espropriazione forzata
immobiliare  il  terzo  incanto ha esito negativo, il procedimento si
estingue  qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il
concessionario  non  dichiara,  su  indicazione  dell'ufficio  che ha
formato  il  ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un
prezzo  base  inferiore  di  un  terzo  rispetto a quello dell'ultimo
incanto.  Il  processo  esecutivo  si estingue comunque se anche tale
incanto ha esito negativo.
 
          Nota agli articoli 29, 30 e 31:
            -  Per  il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v. in nota
          all'art. 1.