Art. 31.
             Limiti all'applicazione delle disposizioni
                     sulle procedure concorsuali
 1.  Le  disposizioni  previste  dagli articoli 88 e 90, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come  sostituiti  dall'articolo  16  del  presente  decreto,  non  si
applicano  se  le  contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo
sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
 
          Nota agli articoli 29, 30 e 31:
            -  Per  il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v. in nota
          all'art. 1.