Art. 31. Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali 1. Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nota agli articoli 29, 30 e 31: - Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.