Art. 32. Riscossione spontanea a mezzo ruolo 1. La riscossione spontanea mediante ruolo viene effettuata nel numero di rate previsto nelle disposizioni relative alle singole entrate; le modalita' di formazione dei relativi ruoli sono stabilite con il decreto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto. 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.