Art. 32.
                 Riscossione spontanea a mezzo ruolo

  1.  La  riscossione  spontanea  mediante ruolo viene effettuata nel
numero  di  rate  previsto  nelle  disposizioni relative alle singole
entrate; le modalita' di formazione dei relativi ruoli sono stabilite
con  il  decreto  previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  come
sostituito dall'articolo 4 del presente decreto.
  2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.