Art. 33.
              Modifica dell'art. 2752 del codice civile
 1.  Nell'art.  2752  del  codice  civile  sono apportate le seguenti
modificazioni:
  a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
 "Hanno  privilegio  generale sui mobili del debitore i crediti dello
Stato  per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta
sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e  per l'imposta locale sui
redditi,  diversi  da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771,
iscritti  nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario
del  servizio  di  riscossione procede o interviene nell'esecuzione e
nell'anno precedente.";
  b) il secondo comma e' soppresso.
 
          Nota all'art. 33:
            - Si riporta il testo dell'art. 2752  del  codice  civile
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art.  2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato, per
          imposta sul  valore  aggiunto  e  per  tributi  degli  enti
          locali).   -  Hanno  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore i crediti dello Stato per  l'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche,  per  l'imposta  sul reddito delle
          persone giuridiche e  per  l'imposta  locale  sui  redditi,
          diversi  da  quelli  indicati nel primo comma dell'articolo
          2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
          concessionario  del  servizio  di  riscossione  procede   o
          interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
            (Secondo comma - Soppresso).
            Hanno   altresi'   privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore i crediti dello Stato  per  le  imposte,  le  pene
          pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative
          all'imposta sul valore aggiunto.
            Hanno  lo  stesso  privilegio,  subordinatamente a quello
          dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi  dei
          comuni  e  delle    province  previsti  dalla  legge per la
          finanza locale e dalle norme  relative all'imposta comunale
          sulla  pubblicita'  e   ai   diritti   sulle      pubbliche
          affissioni".