Art. 34.
              Modifica dell'art. 2771 del codice civile
 1.  Il  secondo comma dell'art. 2771 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
 "Il  privilegio  previsto  nel  primo comma e' limitato alle imposte
iscritte  nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario
del  servizio  di  riscossione procede o interviene nell'esecuzione e
nell'anno precedente.".
 
          Nota all'art. 34:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 2771 del codice civile
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art.  2771  (Crediti  per   le   imposte   sui   redditi
          immobiliari).  -  I  crediti  dello Stato per l'imposta sul
          reddito delle persone fisiche, per  l'imposta  sul  reddito
          delle   persone  giuridiche  e  per  l'imposta  locale  sui
          redditi,   limitatamente   all'imposta   o    alla    quota
          proporzionale  di imposta imputabile ai redditi immobiliari
          compresi  quelli  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente,  sono  privilegiati sopra gli immobili tutti
          del contribuente situati nel territorio del comune  in  cui
          il  tributo  si  riscuote  e  sopra  i frutti, i fitti e le
          pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei  mezzi
          speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
            Il  privilegio  previsto nel primo comma e' limitato alle
          imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in  cui
          il  concessionario  del  servizio  di riscossione procede o
          interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
            Qualora l'accertamento del reddito iscritto a  ruolo  sia
          stato  determinato  sinteticamente ai fini dell'imposta sul
          reddito   delle   persone    fisiche,    la    ripartizione
          proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene
          effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai
          fini dell'imposta locale sui redditi.".