Art. 36.
                      Disposizioni transitorie
 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  introdotto  dall'articolo  4  del  presente decreto, per le
entrate  tributarie  dello  Stato e degli enti locali non si fa luogo
all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento
previsto  nell'articolo  16,  comma  2, della legge 8 maggio 1998, n.
146.
 2.  Le disposizioni contenute nell'articolo 17, com-ma 1, lettere a)
e  b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  come  sostituito  dall'articolo  6 del presente decreto, si
applicano  con  riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere
dal 1 gennaio 1999.
 3.  Per  le  entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze,  fino  all'attivazione  degli uffici delle
entrate  la  sospensione  prevista  dall'articolo  39 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  come
sostituito  dall'articolo  15 del presente decreto, e' disposta dalla
sezione  staccata  della  direzione  regionale delle entrate, sentito
l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.
 4.  Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
dall'articolo   16  del  presente  decreto,  non  si  applica  se  il
concessionario  e'  una  banca che procede all'espropriazione di beni
immobili  anche  per  la  tutela  di  crediti propri, non portati dal
ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
 5.  In  via  transitoria,  e  fino  all'attivazione degli uffici del
territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  come  sostituito  dall'articolo  16  del presente decreto, sono
svolti dagli uffici tecnici erariali.
 6.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  si  applicano ai
contributi  e  premi  non  versati  ed  agli  accertamenti notificati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 7.  I  privilegi  dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi
portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data  precedente a quella di
entrata  in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati
dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente
vigente.
 8.  In  via  transitoria,  e  fino  alla  data  di  efficacia  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  19  febbraio 1998, n. 51, le
funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione
promosse  a  norma  del  titolo  II  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, come modificato dal presente
decreto, sono svolte dal pretore.
 9.  Le  procedure  esecutive in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  continuano  ad  essere  regolate  dalle norme
vigenti anteriormente a tale data.
 10.   Resta   fermo   quanto   disposto   in   tema  di  cessione  e
cartolarizzazione   dei   crediti   dell'istituto   nazionale   della
previdenza  ed  assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione
si  applicano  le  disposizioni del presente decreto, a partire dalla
data della sua entrata in vigore.
 
          Note all'art. 36:
            -  Per  il  testo  dell'art.  16,  comma 2, della legge 8
          maggio 1998, n. 146, si rimanda alla nota all'art. 4.
            - Per opportuna conoscenza  si  riporta  il  testo  degli
          artt. 2752 e 2771 del codice civile vigente anteriormente a
          quello modificato, rispettivamente, dagli artt. 33 e 34 del
          presente decreto:
            "Art.  2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato, per
          imposta sul  valore  aggiunto  e  per  tributi  degli  enti
          locali).  -  1.  Hanno  privilegio  generale sui mobili del
          debitore i crediti dello Stato per  l'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche
          e   per   l'imposta   locale   sui  redditi,  limitatamente
          all'imposta  o  alla  quota  d'imposta  non  imputabile  ai
          redditi  immobiliari  e  a  quelli  di natura fondiaria non
          determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali,
          suppletivi, speciali o straordinari  posti  in  riscossione
          nell'anno  in  cui  si  procede  all'esecuzione e nell'anno
          precedente.
            2. Se si tratta di ruoli suppletivi,  e  si  procede  per
          imposte  relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi
          due, il privilegio non  puo'  esercitarsi  per  un  importo
          superiore  a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il
          periodo cui le imposte si riferiscono.
            3. Hanno altresi'  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore  i  crediti  dello  Stato  per le imposte, le pene
          pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative
          all'imposta sul valore aggiunto.
            4. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a  quello
          dello  Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
          comuni e delle
           province previsti dalla legge  per  la  finanza  locale  e
          dalle norme
           relative  all'imposta  comunale  sulla  pubblicita'  e  ai
          diritti sulle
           pubbliche affissioni".
            "Art.  2771  (Crediti  per   le   imposte   sui   redditi
          immobiliari).  - 1. I crediti dello Stato per l'imposta sul
          reddito delle persone fisiche, per  l'imposta  sul  reddito
          delle   persone  giuridiche  e  per  l'imposta  locale  sui
          redditi,   limitatamente   all'imposta   o    alla    quota
          proporzionale  di imposta imputabile ai redditi immobiliari
          compresi  quelli  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente,  sono  privilegiati sopra gli immobili tutti
          del contribuente situati nel territorio del comune  in  cui
          il  tributo  si  riscuote  e  sopra  i frutti, i fitti e le
          pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei  mezzi
          speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
            2.   Il  privilegio  previsto  nel  comma  precedente  e'
          limitato  alle  imposte  iscritte  nei  ruoli   principali,
          suppletivi,  speciali  o  straordinari posti in riscossione
          nell'anno in cui  si  procede  all'esecuzione  e  nell'anno
          precedente.  Se  si tratta di ruoli suppletivi e si procede
          per imposte relative a  periodi  d'imposta  anteriore  agli
          ultimi  due,  il  privilegio  non  puo'  esercitarsi per un
          importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque
          sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
            3. Qualora l'accertamento del reddito  iscritto  a  ruolo
          sia  stato  determinato sinteticamente ai fini dell'imposta
          sul  reddito  delle  persone   fisiche,   la   ripartizione
          proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene
          effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai
          fini dell'imposta locale sui redditi".
            -  Il  decreto  legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,
          recante: "Norme in materia di istituzione del giudice unico
          di primo grado", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          marzo 1998, n. 66, supplemento ordinario.
            -  Il  titolo  II del citato decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'  stato  sostituito
          dall'art. 16 del presente decreto.