Art. 37.
                             Abrogazioni

  1.  Sono  abrogati  gli articolo 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27,
29,  secondo  comma,  40,  e  42,  settimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 35,
quinto  comma,  secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre
1981,  n.  689,  l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16,
17,  18  e  19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'articolo
11,  comma  5,  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
 
          Note all'art. 37:
            - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 602,
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in  base  ad  accertamenti
          non  definitivi).    -  Le imposte, i contributi ed i premi
          corrispondenti agli imponibili  accertati  dall'ufficio  ma
          non  ancora  definitivi, nonche' i relativi interessi, sono
          iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo  la  notifica
          dell'atto  di  accertamento,  per  la meta' degli ammontari
          corrispondenti agli imponibili  o  ai  maggiori  imponibili
          accertati.
            (Secondo comma - Abrogato).
            Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte  dovute
          dai sostituti  d'imposta in base ad accertamenti non ancora
          definitivi".
            - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 602,
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art. 29 (Rilascio della quietanza). - Per ogni pagamento
          di imposte iscritte  a  ruolo  l'esattore  deve  rilasciare
          quietanza  al  contribuente  e deve farne annotazione nella
          scheda intestata al contribuente.
            (Secondo comma - Abrogato).
            Le quietanze possono essere firmate anche dai  dipendenti
          dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art.  42  (Esecuzione  del  rimborso).  -  Del  rimborso
          disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente
          nonche' al  cessionario  nei  casi  previsti  dall'articolo
          43-bis.
            L'esattore  e'  tenuto a rimborsare anche l'indennita' di
          mora eventualmete riscossa.
            Le liquidazioni di rimborso sono  trascritte  in  elenchi
          nominativi  con  l'indicazione  della causa e dei documenti
          che le giustificano.
            L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale,
          sulla  base  di  esso, restituisce al contribuente le somme
          gia' riscosse ovvero le imputa  alle  rate  scadute  e  non
          ancora riscosse.
            Se  il  rimborso  si riferisce a rate non ancora riscosse
          l'esattore annota nella scheda del contribuente  l'avvenuta
          compensazione.
            Sono  ritenuti  validi  i rimborsi eseguiti dall'esattore
          sotto la propria responsabilita' fino alla  concorrenza  di
          lire  cinquantamila  su  quietanza  di  persona diversa dal
          nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo  ritiro,
          con  rilascio  di  apposita  ricevuta,  della  bolletta  di
          pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio  si
          riferisce.
            (Settimo comma - Abrogato)".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  della  legge 24
          novembre 1981,  n.  689,  recante:  "Modifiche  al  sistema
          penale",  cosi'  come da ultimo modificato dagli artt. 27 e
          37 del presente decreto:
            "Art.  35  (Violazione  in  materia  di   previdenza   ed
          assistenza obbligatoria).  - Non costituiscono reato e sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
          materia di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  punite
          con la sola ammenda.
            Per  le  violazioni  consistenti  nell'omissione totale o
          parziale   del   versamento   di   contributi   e    premi,
          l'ordinanza-ingiunzione  e'  emessa, ai sensi dell'articolo
          18,  dagli  enti  ed  istituti  gestori  delle   forme   di
          previdenza  ed  assistenza  obbligatorie, che con lo stesso
          provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei
          contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive
          previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
            Per le altre violazioni, quando viene  accertato  che  da
          esse  deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la medesima ordinanza e dagli stessi enti  ed  istituti  di
          cui al comma precedente.
            Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel
          termine  previsto  dall'articolo 22, opposizione davanti al
          pretore in funzione di giudice del lavoro. Si  applicano  i
          commi  terzo  e  settimo dell'articolo 22 e il quarto comma
          dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione e'  regolato
          ai  sensi  degli  articoli  442  e  seguenti  del codice di
          procedura civile.
            Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20,  24,
          25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
            (Secondo periodo - Abrogato).
            L'ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi  del  secondo
          comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca  legale  sui
          beni  del  debitore,  nei  casi  in cui essa e' consentita,
          quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio  di  opposizione  la  iscrizione  dell'ipoteca  e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
            Per  le  violazioni  previste  dal  primo  comma  che non
          consistono nell'omesso o parziale versamento di  contributi
          e  premi  e  che  non sono allo stesso connesse a norma del
          terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I  e
          II di questo Capo, in quanto applicabili.
            La  disposizione  del  primo  comma  non  si applica alle
          violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175  e
          246  del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
            (Nono comma - Abrogato)".
            - Si riporta il testo dell'art.  2  del  decreto-legge  9
          ottobre  1989,  n.  338 (Disposizioni urgenti in materia di
          evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione  degli   oneri
          sociali,  di  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di
          finanziamento  dei  patronati),  cosi'   come   da   ultimo
          modificato dal presente decreto:
            "Art. 2 (Riscossione dei crediti contributivi, rateazione
          dei  pagamenti,  norme  in  materia  contributiva).  - 1-10
          (Abrogati).
            11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi
          ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di
          previdenza e assistenza obbligatorie,  ove  previsto  dalle
          disposizioni  vigenti,  puo' essere consentito dal comitato
          esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e  per  casi
          straordinari   e   periodi  limitati,  ed  in  relazione  a
          rateazioni   non   superiori   a   dodici   mesi,    previa
          autorizzazione  del  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  dai  comitati  regionali,  in   quanto   previsti
          dall'ordinamento   degli   enti   medesimi.  Le  rateazioni
          superiori a dodici mesi  sono  disposte  con  provvedimento
          motivato  e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del
          lavoro e della previdenza sociale  e  del  tesoro,  secondo
          modalita'  stabilite,  con  apposito  decreto, dai Ministri
          medesimi.  Non  sono   consentite   per   ciascun   debito,
          complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi;
          in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,  possono  essere
          consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
            12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui
          all'articolo 13, primo comma, del D.L. 29 luglio  1981,  n.
          402,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  26
          settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  con  effetto dalla data di pubblicazione del
          relativo decreto ministeriale.
            13-14 (Abrogati).
            15. Per la  regolarizzazione  rateale  dei  premi  e  dei
          contributi  previdenziali  ed  assistenziali e dei relativi
          accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli  anni  1987  e
          precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori
          diretti,  coloni  e  mezzadri  e  rispettivi concedenti, si
          applica il tasso di interesse legale.
            16.  Le  disposizioni di cui al numero 1) del primo comma
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,
          n. 114, devono essere intese nel  senso  che  il  beneficio
          previsto  per  i  datori  di  lavoro iscritti negli elenchi
          nominativi degli esercenti  attivita'  commerciale  di  cui
          alla   legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, non si applica  agli  agenti
          di assicurazione.
            17.  Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge
          29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo
          sgravio aggiuntivo ivi previsto e'  concesso  alle  imprese
          che  gia'  fruiscono  degli sgravi degli oneri sociali e si
          applica  per  ciascuna  delle  due   aliquote   complessive
          previdenziali ed assistenziali.
            18.  La  misura  del  contributo  di cui all'articolo 25,
          legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  per  l'anno  1989   e'
          confermata pari al 2 per cento.
            19.  I  soggetti  che  si  avvalgono  delle  disposizioni
          contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo  1989,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          1989,  n.  154, sono tenuti, nei termini e con le modalita'
          previsti dalla normativa fiscale, ad  inviare  copia  delle
          dichiarazioni  di  cui  al  citato  articolo  14 all'INPS e
          all'INAIL ai  fini  delle  contribuzioni  previdenziali  ed
          assistenziali  di  pertinenza.    Il versamento delle somme
          dovute  deve  essere  effettuato,  secondo   le   modalita'
          stabilite  dall'INPS  e  dall'INAIL,  o in unica soluzione,
          entro il termine del 31 dicembre 1989 o in cinque rate,  di
          cui   la  prima  scadente  il  31  dicembre  1989.  Per  la
          rateazione si  applicano  le  disposizioni  previste  nella
          fattispecie  dalla  normativa fiscale.  Nelle dichiarazioni
          devono essere evidenziati  i  redditi  imponibili  ai  fini
          delle  contribuzioni  previdenziali  ed  assistenziali.  Il
          mancato invio delle  dichiarazioni  nei  termini  stabiliti
          anche   ad   una  sola  delle  amministrazioni  interessate
          comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento
          dei  termini  per  la  presentazione  delle   dichiarazioni
          stesse.  Sulle  somme non versate all'INPS e all'INAIL alle
          scadenze sopra richiamate  sono  dovuti  gli  accessori  di
          legge,  previsti  per  le  contribuzioni  previdenziali  ed
          assistenziali,  dalla  data  di  scadenza  dei  termini  di
          pagamento.    Sulle    somme   dovute   per   contribuzioni
          previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente  comma
          relative  alle  quote  di  reddito  non  dichiarate  o  non
          rettificate dagli istituti previdenziali  anteriormente  al
          31  luglio  1989 non sono applicati interessi e sanzioni di
          legge.".
            - La legge 7 dicembre 1989, n. 389, di  conversione,  con
          modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 dicembre 1989, n.
          287.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 13
          maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per  la  finanza
          pubblica),  cosi'  come  da  ultimo modificato dal presente
          decreto:
            "Art. 11 (Provvedimenti urgenti per la finanza  pubblica.
          Disposizione  in  materia  di  riscossione).  -  1. Se piu'
          soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse,
          delle imposte dirette, dei tributi  locali  e  delle  altre
          entrate  iscritte  nei ruoli emessi ai sensi degli articoli
          67, 68 e 69, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento
          e'  notificata soltanto al primo intestatario della partita
          iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in
          solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto
          in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del
          contenuto e della notifica della cartella con  l'avvertenza
          che,  in  caso  di mancato pagamento alla scadenza di rata,
          sara' iniziata nei suoi confronti la procedura  di  cui  al
          titolo  secondo del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura
          il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora
          di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.
            2.  Se  i  soggetti   iscritti   a   ruolo   solidalmente
          responsabili  del pagamento sono in numero superiore a tre,
          i termini di cui agli articoli  75  e  77  del  decreto  28
          gennaio  1988,  n.  43,  sono  elevati di due mesi per ogni
          soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.
            3. Nell'articolo 16, comma 3,  della  legge  29  dicembre
          1990 n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a)  nel  terzo periodo, prima della parola "sospende" e'
          inserita la parola "non";
             b)  il  quarto  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:
          "Tuttavia   l'intendente   di  finanza,  sentito  l'ufficio
          competente, ha facolta' di disporre  la  sospensione  della
          riscossione,   in  tutto  o  in  parte,  con  provvedimento
          motivato, notificato  al  concessionario,  al  contribuente
          istante    e    agli    altri   obbligati;   la   decisione
          dell'intendente di finanza e' definitiva".
            4. I termini di  cui  all'articolo  39  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,
          riguardanti la resa del conto  giudiziale  per  l'esercizio
          finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.
            4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero
          delle finanze, sentito l'ufficio competente, puo' disporre,
          in  tutto  o in parte, la sospensione della riscossione dei
          ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma  2,  lettera
          a),  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43, nonche' dei relativi avvisi di mora, fino alla
          data di  pubblicazione  della  sentenza  della  commissione
          tributaria    provinciale,   con   provvedimento   motivato
          notificato  al  concessionario  e   al   contribuente.   La
          sospensione  puo'  essere  revocata ove sopravvenga fondato
          pericolo per la riscossione.
            5. (Abrogato).
            6.  I  provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti
          di finanza a favore dei concessionari del  servizio  e  dei
          commissari   governativi   delegati  provvisoriamente  alla
          riscossione per i compensi loro spettanti per  le  esazioni
          delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno
          1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo
          6,  comma  6,  del  decreto-legge  27  aprile  1990, n. 90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n.  165,  assumono  il  valore di provvedimenti di rimborso
          definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno  appositi
          decreti  di  annullamento dei crediti a norma dell'articolo
          267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio  e
          per  la  contabilita'  generale  dello Stato, approvato con
          regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827.   La   relativa
          regolazione  contabile  viene  effettuata  nell'anno 1991 a
          carico del capitolo 6910  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  delle finanze utilizzando le somme appositamente
          impegnate  sul  predetto  capitolo   nell'esercizio   1990,
          mediante  versamenti  ai pertinenti capitoli dello stato di
          previsione dell'entrata".
            - La legge 12 luglio 1991, n. 202,  di  conversione,  con
          modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1991, n. 162.