Art. 37. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articolo 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi). - Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. (Secondo comma - Abrogato). Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi". - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 29 (Rilascio della quietanza). - Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente. (Secondo comma - Abrogato). Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.". - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 42 (Esecuzione del rimborso). - Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis. L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora eventualmete riscossa. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione. Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce. (Settimo comma - Abrogato)". - Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale", cosi' come da ultimo modificato dagli artt. 27 e 37 del presente decreto: "Art. 35 (Violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. (Secondo periodo - Abrogato). L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (Nono comma - Abrogato)". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva). - 1-10 (Abrogati). 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi. 12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale. 13-14 (Abrogati). 15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale. 16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione. 17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali. 18. La misura del contributo di cui all'articolo 25, legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 e' confermata pari al 2 per cento. 19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalita' stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989 o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.". - La legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n. 287. - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 11 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica. Disposizione in materia di riscossione). - 1. Se piu' soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte dirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento e' notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sara' iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973. 2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo. 3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel terzo periodo, prima della parola "sospende" e' inserita la parola "non"; b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva". 4. I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi. 4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, puo' disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione puo' essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. 5. (Abrogato). 6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata". - La legge 12 luglio 1991, n. 202, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1991, n. 162.