Art. 4.
                  Formazione e contenuto dei ruoli
                    e importo minimo iscrivibile
 1.  L'articolo  12  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti:
 "Art.  12  (Formazione  e  contenuto  dei  ruoli).  -  1.  L'ufficio
competente   forma   ruoli   distinti   per   ciascuno  degli  ambiti
territoriali  in  cui  i concessionari operano. In ciascun ruolo sono
iscritte  tutte  le  somme  dovute  dai  contribuenti  che  hanno  il
domicilio  fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il
ruolo si riferisce.
 2.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di concerto con il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono  stabiliti  i  dati  che  il  ruolo deve contenere, i tempi e le
procedure  della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento
in   tali  procedure  del  consorzio  nazionale  obbligatorio  fra  i
concessionari.
 3.  Nel  ruolo  deve  essere  comunque indicato il numero del codice
fiscale   del   contribuente;   in   difetto  non  puo'  farsi  luogo
all'iscrizione.
 4.  Il  ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal
titolare  dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il
ruolo diviene esecutivo.
 Art.  12-bis  (Importo  minimo  iscrivibile  a  ruolo).  - 1. Non si
procede  ad  iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;
tale   importo  puo'  essere  elevato  con  il  regolamento  previsto
dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".
 
          Note all'art. 4:
            -  Per  il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v. in nota
          all'art. 1.
            - Per opportuna conoscenza si riporta il testo  dell'art.
          16,   comma   2,   della   legge  8  maggio  1998,  n.  146
          (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
          del   sistema   tributario   e   per    il    funzionamento
          dell'Amministrazione   finanziaria,   nonche'  disposizioni
          varie di carattere finanziario):
            "2. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          gli  importi  dei crediti, comprensivi o costituiti solo da
          sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via
          definitiva e non pagati per i  quali  non  si  fa  luogo  a
          iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione".