Art. 6.
            Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
 1.  L'articolo  17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  17  (Termini  di decadenza per l'iscrizione a ruolo). - 1. Le
somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a
pena di decadenza:
  a)  entro  il  31  dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione  della dichiarazione, per le somme che risultano dovute
a  seguito  dell'attivita'  di  liquidazione  prevista  dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
  b)  entro  il  31  dicembre  del  terzo anno successivo a quello di
presentazione  della dichiarazione, per le somme che risultano dovute
a  seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
  c)  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a quello in cui
l'accertamento  e'  divenuto  definitivo, per le somme dovute in base
agli accertamenti dell'ufficio.".
 
          Nota all'art. 6:
            -  Per  opportuna  conoscenza  si  riporta il testo degli
          articoli 36-bis e 36-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
            "Art. 36-bis (Liquidazione delle imposte, dei contributi,
          dei  premi   e   dei   rimborsi   dovuti   in   base   alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
             a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          dai  contribuenti  nella  determinazione  degli imponibili,
          delle imposte, dei contributi e dei premi;
             b)  correggere  gli  errori   materiali   commessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
             c) ridurre le detrazioni d'imposta  indicate  in  misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni;
             d)  ridurre  le  deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
             e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in   misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione;
             f)  controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
            3.  Quando  dai  controlli  automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli     aspetti     formali     e     la    comunicazione
          all'Amministrazione  finanziaria  di  eventuali   dati   ed
          elementi non considerati nella liquidazione.
            4.   I   dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta".
            "Art. 36-ter (Controllo formale delle  dichiarazioni).  -
          1.  Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a quello  di  presentazione,  al  controllo  formale  delle
          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta' sulla base dei  criteri  selettivi  fissati  dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
            2.  Senza  pregiudizio  dell'azione  accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
             a) escludere in tutto  o  in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
             b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta
          non   spettanti   in   base   ai   documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78,  comma  25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
             c)  escludere  in  tutto  o  in  parte  le deduzioni dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
             d)  determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti;
             e)  liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
             f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
            3. Ai fini  dei  commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
            4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato   al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi  e dei premi dichiarate, per consentire anche la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale".