Art. 7.
                       Dilazione del pagamento
                   e sospensione della riscossione
 1.  L'articolo  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti:
 "Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del
contribuente,  puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione
di  obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle  somme  iscritte  a  ruolo  fino ad un massimo di sessanta rate
mensili  ovvero  la  sospensione  della  riscossione  per  un anno e,
successivamente,  la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di
quarantotto  rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore
a  cinquanta  milioni  di lire, il riconoscimento di tali benefici e'
subordinato  alla  prestazione  di  idonea  garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
 2.  La  richiesta,  di  rateazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente,
di due rate:
  a)   il   debitore   decade  automaticamente  dal  beneficio  della
rateazione;
  b)   l'intero   importo   iscritto   a   ruolo   ancora  dovuto  e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
 4.  Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai
sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
 Art.   19-bis   (Sospensione   della   riscossione   per  situazioni
eccezionali).  -  1.  Se  si  verificano  situazioni  eccezionali,  a
carattere   generale   o   relative   ad  un'area  significativa  del
territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto
rapporto  con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per
non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".
 
          Nota agli articoli 7 e 8:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.