Art. 7. Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti: "Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. 2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). - 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".
Nota agli articoli 7 e 8: - Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.