Art. 8.
             Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
 1.  L'articolo  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  20  (Interessi  per  ritardata  iscrizione  a ruolo). - Sulle
imposte  o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed
al   controllo   formale   della  dichiarazione  od  all'accertamento
d'ufficio  si  applicano,  a  partire  dalla  scadenza del termine di
presentazione  della  dichiarazione  e  fino alla data di consegna al
concessionario  dei  ruoli  nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del cinque per cento annuo".
 
          Nota agli articoli 7 e 8:
            - Per il  titolo  del  D.P.R.  n.  602/1973  v.  in  nota
          all'art. 1.