Art. 9.
                Interessi per dilazione di pagamento
 1.  All'articolo  21  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)   la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Interessi  per
dilazione del pagamento";
  b) il primo comma e' sostituito dal seguente:
 "Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi
dell'articolo  19,  comma  1, si applicano gli interessi al tasso del
sei per cento annuo.".
 
          Note all'art. 9:
            - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
            "Art. 21 (Interessi per dilazione del pagamento). - Sulle
          somme  il  cui  pagamento  e' stato rateizzato o sospeso ai
          sensi dell'art.  19, comma 1, si applicano gli interessi al
          tasso del sei per cento annuo.
            L'ammontare degli interessi  dovuto  e'  determinato  nel
          provvedimento  con  il  quale viene accordata la prolungata
          rateazione   dell'imposta   ed   e'   riscosso   unitamente
          all'imposta alle scadenze stabilite.
            I  privilegi generali e speciali che assistono le imposte
          sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale  la
          rateazione  e'  prolungata e riguardano anche gli interessi
          previsti dall'art. 20 e dal presente articolo".
            - Per il testo dell'art. 19, comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
          veda l'art. 7 del presente decreto.