Art. 9. Interessi per dilazione di pagamento 1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interessi per dilazione del pagamento"; b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.".
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 21 (Interessi per dilazione del pagamento). - Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo". - Per il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si veda l'art. 7 del presente decreto.