(Accordo- art. 12)
                             Articolo 12 
Le clausole che contrattuali che  prevedono  la  ripartizione  tra  i
coproduttori di qualsiasi tipo di provento e  dei  territori  saranno
subordinate  all'approvazione  delle  Autorita'  competenti  dei  due
Paesi.  Questa  ripartizione  deve,  in  linea  di  massima,   essere
proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.