(Accordo- art. 19)
                             Articolo 19 
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica
dell'espletamento delle formalita' costituzionali richieste da 
ciascuna delle Parti Contraenti. 
Il  presente  Accordo  avra'  durata  biennale  e   sara'   rinnovato
tacitamente per periodi successivi di durata identica,  salvo  parere
contrario  di  una  qualsiasi  delle  Parti,   notificato   per   via
diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del 
rinnovo. 
Ognuna delle Parti potra' denunciare  il  presente  Accordo  mediante
notifica scritta all'altra Parte,  per  via  diplomatica,  della  sua
intenzione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto trascorsi tre 
mesi dalla data della notifica. 
La risoluzione anticipata del  presente  Accordo  non  avra'  effetto
sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate 
durante la sua validita'. 
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati 
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 in duplice esemplare, in lingua 
italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
 
    

PER LA REPUBBLICA ITALIANA        PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE

    

              Parte di provvedimento in formato grafico