(Accordo- art. 5)
                             Articolo 5 
Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione  presentate
dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per
l'approvazione, secondo le Norme di Procedura previste  nell'Allegato
del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso. 
Questa approvazione e' irrevocabile  salvo  il  caso  di  sostanziali
modificazioni  delle  previsioni  iniziali  in   materia   artistica,
finanziaria e tecnica.