IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Presupposto dell'imposta 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Per quanto concerne il titolo della legge 3 agosto 1998, n. 288, vedi nelle note alle premesse. - Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, vedi in nota all'art. 11. - Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 17. Note alle prermesse: - L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 3 agosto 1998, n. 288, recante: "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998. - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 28 dicembre 1951. Successivamente il decreto legislativo n. 504 del 1998 ne ha disposto l'abrogazione.