Art. 11.
                      Concessione del servizio
  1.  All'articolo  17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  nel  comma  1,  dopo  la  parola:  "decreto"  sono  inserite le
seguenti:  "di  concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica";
  b)  nel  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:
"Annualmente  il  Ministero  delle  finanze  provvede  alla  relativa
regolazione contabile".
  2.  La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e'
prorogata  sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di
aggio  fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di
adeguamento  delle  medesime.  Alla  Societa' italiana degli autori e
degli  editori  possono  essere  affidate,  anche  in  costanza della
convenzione  prevista  dall'articolo  17  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  nel  rispetto  della
normativa vigente, attivita' di controllo, accertamento e riscossione
di   entrate   erariali   e   locali   diverse   dall'imposta   sugli
intrattenimenti.
 
           Nota all'art. 11:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del decreto del
          Presidente della Repubblica  n.   640  del  1972   (Imposta
          sugli  spettacoli),  come modificato dal presente decreto:
            "Art.  17 (Concessione  del servizio). - Il Ministro  per
          le finanze puo' affidare,  per il  tempo e  alle condizioni
          di cui  ad apposita convenzione  da approvarsi  con proprio
          decreto di   concerto con   il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
          la  riscossione  dell'imposta e   dei tributi connessi alla
          Societa' italiana degli autori ed editori.
            I tributi riscossi dalla  Societa'    sono  versati  allo
          Stato  al  netto  del compenso ad essa riconosciuto con  la
          convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero
          delle   finanze   provvede   alla   relativa    regolazione
          contabile".