Art. 11. Concessione del servizio 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"; b) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile". 2. La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attivita' di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (Imposta sugli spettacoli), come modificato dal presente decreto: "Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile".