Art. 13.
             Dichiarazione di effettuazione di attivita'
  1.  L'articolo  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  19  (Dichiarazione  di effettuazione di attivita'). - 1. Gli
esercenti  e  gli  organizzatori  degli intrattenimenti e delle altre
attivita'  soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre
al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e' obbligatoria la
licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18  giugno  1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa
al  possesso  della  suddetta  licenza.  I soggetti che presentano la
dichiarazione,  su  richiesta  del  predetto ufficio, prestano idonea
garanzia  diretta  ad  assicurare  il regolare pagamento dell'imposta
presumibilmente dovuta.".
 
           Nota all'art. 13:
            -  Si  riporta il testo degli articoli  68 e 69 del testo
          unico delle leggi di   pubblica sicurezza, approvato    con
          regio decreto  18 giugno 1931, n. 773:
            "Art.  68  (Art.    67  T.U. 1926). - Senza licenza   del
          questore non si possono  dare in  luogo  pubblico  o aperto
          o  esposto, al   pubblico accademie,   feste   da    ballo,
          corse  di    cavalli,   ne'   altri   simili spettacoli   o
          trattenimenti,  e non   si possono   aprire o    esercitare
          circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
            Per  le  gare  di velocita' di  autoveicoli e per le gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali".
            "Art.   69 (Art.  68 T.U.  1926).  - Senza  licenza della
          autorita' locale di pubblica sicurezza   e'  vietato  dare,
          anche    temporaneamente,    per       mestiere,   pubblici
          trattenimenti, esporre    alla  pubblica    vista  rarita',
          persone,  animali,  gabinetti  ottici o  altri  oggetti  di
          curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".