Art. 14. Titoli di ingresso a riduzione 1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, e' aggiunto in fine il seguente: "Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.".
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dal presente decreto: "Art. 20 (Biglietti a riduzione). - Per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attivita' previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonche' agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalita' sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, la imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta".