Art. 14.
                   Titoli di ingresso a riduzione
  1.  Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  dopo il primo comma, e' aggiunto in fine il
seguente:  "Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore
di   categorie   di   partecipanti   determinate  dall'organizzatore,
l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.".
 
           Nota all'art. 14:
            -  Si  riporta il testo  dell'art. 20 del citato  decreto
          Presidente della  Repubblica   n. 640   del   1972,    come
          modificato  dal  presente decreto:
            "Art.  20   (Biglietti a   riduzione). - Per  i biglietti
          di  ingresso  agli  spettacoli  ed  alle  altre   attivita'
          previste  dal  presente decreto venduti a prezzo ridotto ai
          militari di truppa, ai ragazzi  e  ad  altre  categorie  di
          spettatori  o  di  partecipanti da determinarsi con decreto
          del  Ministro per  le   finanze,   nonche' agli    iscritti
          agli  enti    a carattere nazionale le   cui finalita' sono
          riconosciute,   a norma del decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio    dello  Stato  10  luglio 1947, n. 705,   con
          decreto  del Ministro per   l'interno emesso   su  conforme
          parere    del  Ministero   delle finanze,   la imposta   e'
          commisurata  al prezzo pagato in misura ridotta.
            Per  i titoli  di  accesso venduti  a prezzo  ridotto   a
          favore      di  categorie  di     partecipanti  determinate
          dall'organizzatore,  l'imposta  e'  commisurata  al  prezzo
          pagato in misura ridotta".